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Controllo Finanziario

Adeguati assetti nelle ASD e nel Terzo Settore: obblighi e responsabilità

Salvatore Della Corte12 min di lettura

Iscritta all'elenco Gestori dell'Organismo di Composizione della Crisi, ODCEC Roma


Se hai digitato adeguati assetti ASD, obblighi art. 2086 associazioni sportive o adeguati assetti terzo settore, stai cercando di capire se la tua associazione, o quella del tuo cliente, è davvero soggetta agli obblighi dell'art. 2086 c.c. oppure se queste norme riguardano solo le società commerciali. La risposta dipende da come l'associazione è strutturata e da quale attività concretamente svolge, non solo dalla sua forma giuridica.

Le informazioni contenute nella presente guida hanno esclusivamente carattere informativo e divulgativo. Non costituiscono parere professionale fiscale, legale o contabile, né sostituiscono una consulenza specifica sul caso concreto. Le norme citate sono vigenti alla data di pubblicazione e potrebbero subire modifiche successive. L'autore declina ogni responsabilità per decisioni adottate senza preventiva verifica professionale. Prima di adottare qualsiasi decisione, ti raccomandiamo di verificare la tua situazione con un professionista qualificato. Prenota consulenza

1. L'equivoco di partenza: "siamo un'associazione, non una società"

Partiamo dall'equivoco più diffuso che incontriamo nella pratica quotidiana.

Molti presidenti di ASD, di associazioni di promozione sociale, di fondazioni o di cooperative sociali pensano di essere al riparo dagli obblighi del codice della crisi perché la loro organizzazione non è una società commerciale. "Noi siamo senza scopo di lucro", "siamo un'associazione di volontari", "non distribuiamo utili": queste sono le frasi più frequenti.

Il problema è che la legge non ragiona in questi termini. Non guarda alla forma giuridica o alla finalità dichiarata dell'ente. Guarda a cosa l'ente fa concretamente: se svolge un'attività economicamente organizzata, se produce ricavi, se ha dipendenti, se si indebita con banche e fornitori. Se la risposta è sì, le norme sulla crisi d'impresa possono applicarsi, indipendentemente dalla denominazione sull'insegna.

Facciamo un esempio concreto. Un'ASD di calcio con 300 soci, cinque squadre agonistiche, uno staff tecnico di dieci persone retribuite, una struttura sportiva in affitto con utenze a carico, e un fatturato annuo di 400.000 euro tra quote associative, proventi delle gare e contributi federali: questa è, nei fatti, un'impresa. Ha dipendenti, ha debiti, ha obbligazioni contrattuali. Se va in crisi, i creditori (dipendenti, fornitori, banche) subiscono un danno reale.


2. Quando un'ASD o un ETS è soggetto agli obblighi dell'art. 2086 c.c.

Il perimetro soggettivo dell'art. 2086 c.c. è definito dalla formula "imprenditore che opera in forma societaria o collettiva". Le ASD e gli ETS non sono società in senso civilistico, ma possono configurarsi come imprenditori collettivi quando esercitano un'attività economica organizzata.

La giurisprudenza, già prima dell'entrata in vigore del codice della crisi, aveva riconosciuto l'assoggettabilità alle procedure concorsuali degli enti non profit che svolgevano attività oggettivamente commerciali in modo prevalente. Il codice della crisi ha consolidato questo orientamento.

In sintesi, un'ASD o un ETS è soggetto agli obblighi degli adeguati assetti quando:

Svolge un'attività economica organizzata in modo stabile. Non una singola iniziativa occasionale, ma un'attività continuativa con struttura, personale, mezzi e contratti. La palestra che gestisce corsi fitness, il centro culturale che organizza eventi a pagamento, l'associazione di promozione sociale che gestisce una mensa: tutte queste sono attività economicamente organizzate.

Ha dipendenti o collaboratori continuativi retribuiti. La presenza di personale retribuito è uno degli indicatori più forti dell'esercizio di attività d'impresa, anche in forma non societaria.

Ha debiti rilevanti verso banche, fornitori o altri creditori. Un'associazione che ha un mutuo per l'acquisto della sede, leasing su attrezzature, o fidi bancari per la gestione corrente ha obbligazioni finanziarie che richiedono monitoraggio strutturato.

Supera determinate soglie dimensionali. Gli ETS iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) che superano specifiche soglie di ricavi sono soggetti a obblighi di revisione legale, il che implica automaticamente un livello minimo di struttura contabile e amministrativa.


3. Il codice della crisi e il terzo settore: il D.Lgs. 186/2025

Il panorama normativo per gli enti del terzo settore si è ulteriormente chiarito con il D.Lgs. 186/2025, che ha introdotto adattamenti specifici del codice della crisi per gli ETS e per gli enti sportivi.

Il decreto ha confermato che gli ETS possono accedere agli strumenti del codice della crisi (composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo) quando si trovano in situazione di squilibrio economico-finanziario. Ha anche precisato le condizioni in cui gli organi dell'ETS (consiglio direttivo, collegio dei revisori, revisore legale) hanno obblighi di segnalazione analoghi a quelli previsti per le società commerciali.

Per le ASD, il decreto ha coordinato le disposizioni del codice della crisi con quelle della riforma dello sport (D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche), che aveva già introdotto per le associazioni sportive obblighi di trasparenza contabile e di governance.

Il messaggio pratico è chiaro: il legislatore sta progressivamente estendendo al mondo del non profit e dello sport gli stessi standard di governance finanziaria che si applicano alle imprese commerciali. Non in modo identico, la proporzionalità rimane, ma in modo sostanziale.


4. I rischi concreti per il presidente dell'associazione

Il presidente di un'ASD o di un ETS con attività economicamente rilevante ha responsabilità analoghe a quelle di un amministratore di società commerciale.

Responsabilità patrimoniale. Se l'associazione va in crisi e si dimostra che il presidente non ha adottato misure adeguate per rilevare e gestire la situazione di difficoltà, può essere chiamato a rispondere personalmente dei debiti dell'ente con il proprio patrimonio. La responsabilità limitata tipica delle società di capitali non si applica automaticamente alle associazioni: dipende dalla struttura concreta dell'ente e dal comportamento degli organi.

Responsabilità verso i dipendenti. I dipendenti di un'ASD in crisi (allenatori, istruttori, personale amministrativo) sono creditori privilegiati per le retribuzioni arretrate. Se il presidente non ha monitorato la situazione finanziaria e ha continuato a contrarre obbligazioni lavorative senza prospettiva di poterle onorare, è esposto ad azioni di responsabilità dirette.

Responsabilità verso le federazioni e gli enti sportivi. Le federazioni sportive nazionali e il CONI possono adottare provvedimenti nei confronti delle società e associazioni affiliate che si trovano in stato di insolvenza. Perdita dell'affiliazione, revoca dei titoli, esclusione dai campionati: questi provvedimenti hanno effetti immediati sull'attività dell'associazione indipendentemente dall'esito delle procedure civili.


5. Cosa significa avere assetti adeguati in un'associazione

Tradurre il concetto di adeguati assetti nel contesto di un'associazione richiede un adattamento intelligente dei principi previsti per le imprese commerciali. Non si chiede all'ASD di media dimensione lo stesso sistema di una SpA manifatturiera. Si chiede un sistema proporzionato alla complessità dell'ente.

Assetto organizzativo. Organigramma con definizione chiara delle responsabilità (chi gestisce la tesoreria, chi autorizza le spese, chi tiene i rapporti con le banche), deleghe formalizzate in verbale di assemblea o del consiglio direttivo, regolamento interno per le procedure di spesa.

Assetto amministrativo. Registro di tesoreria aggiornato almeno mensilmente, proiezione dei flussi di cassa per i successivi 3-6 mesi (particolarmente importante per le associazioni con stagionalità marcata, come quelle sportive), monitoraggio delle scadenze di pagamento verso dipendenti, fornitori e enti previdenziali.

Assetto contabile. Bilancio preventivo annuale approvato dall'assemblea prima dell'inizio dell'esercizio, bilancio consuntivo depositato entro i termini, rendiconto trimestrale per il consiglio direttivo con confronto tra preventivo e consuntivo.

Per molte ASD di media dimensione, questi elementi esistono già in forma embrionale: le assemblee si tengono, i bilanci si approvano. Il problema è spesso la frequenza del monitoraggio infrannuale e la mancanza di proiezioni prospettiche. Questi sono i gap da colmare.


6. Il ruolo del commercialista e del revisore nelle associazioni

Il commercialista che assiste un'ASD o un ETS di dimensioni rilevanti si trova spesso a svolgere un ruolo ibrido: contabilità, consulenza fiscale (con le specifiche norme del regime agevolato per il terzo settore) e, sempre più spesso, advisory finanziario.

La tendenza a "dimenticarsi" degli aspetti di governance finanziaria perché "tanto è un'associazione" è un errore che può costare caro, al presidente e al commercialista stesso.

Per il commercialista che svolge funzioni di revisore legale di un ETS iscritto al RUNTS, valgono gli stessi obblighi di segnalazione previsti dal Correttivo-ter per le società commerciali. Il revisore che rileva segnali di crisi nell'ETS deve segnalarli all'organo amministrativo per iscritto, con le stesse modalità e gli stessi termini previsti dall'art. 25-octies CCII.

Non segnalare perché "tanto è una piccola associazione" non è una difesa: è una violazione di un obbligo normativo.


7. Checklist pratica: la tua ASD o ETS ha bisogno di assetti?

Se non sei sicuro se la tua associazione rientra nel perimetro degli obblighi, queste domande ti aiutano a orientarti.

L'associazione svolge un'attività economica continuativa (non occasionale) con entrate derivanti da corrispettivi, quote, contributi o altre fonti commerciali? Se sì, è probabilmente soggetta agli obblighi.

Ha dipendenti o collaboratori continuativi retribuiti (anche in misura ridotta)? Se sì, ha obbligazioni lavorative che richiedono monitoraggio finanziario strutturato.

Ha debiti finanziari verso banche, fornitori strategici o enti previdenziali superiori a poche decine di migliaia di euro? Se sì, la sostenibilità di questi debiti va verificata periodicamente.

Produce ricavi superiori a 100.000-200.000 euro annui? Se sì, la complessità gestionale giustifica e richiede un sistema di controllo strutturato.

Il consiglio direttivo ha piena visibilità sulla situazione finanziaria dell'associazione in tempo reale, o scopre i problemi quando arriva il bilancio consuntivo? Se l'informativa è solo consuntiva e annuale, gli assetti sono probabilmente inadeguati.

Se hai risposto sì a due o più di queste domande, è opportuno verificare la struttura degli assetti con un commercialista specializzato. Puoi richiedere una consulenza allo studio.


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