1. Cos'è la composizione negoziata e perché è diversa da tutto il resto
La composizione negoziata della crisi (artt. 12–25 CCII) è entrata in vigore nel novembre 2021 ed è diventata rapidamente uno degli strumenti più utilizzati nel nuovo sistema del codice della crisi. Ma è anche uno degli strumenti più fraintesi.
Il fraintendimento principale è questo: molti imprenditori la assimilano a una procedura concorsuale, come il concordato preventivo o la liquidazione giudiziale, e la evitano perché pensano che significhi "ammettere di essere falliti davanti al Tribunale". Non è così.
La composizione negoziata è una procedura stragiudiziale e riservata. Non viene pubblicata sul Registro delle Imprese nel momento in cui si avvia (a differenza del concordato). Non blocca automaticamente la gestione dell'impresa. Non richiede l'apertura di un fascicolo giudiziario. Non produce effetti reputazionali immediati.
È, nella sostanza, una procedura assistita di negoziazione con i creditori, gestita con il supporto di un professionista indipendente nominato dalla Camera di Commercio, con l'obiettivo di trovare un accordo che consenta all'impresa di superare la crisi e recuperare la continuità aziendale. Il Tribunale interviene solo su richiesta specifica (per le misure protettive) o se la negoziazione porta a un accordo che richiede omologa.
L'elemento chiave è il momento: la composizione negoziata funziona quando c'è ancora qualcosa da salvare. Non funziona quando la crisi è già irreversibile.
2. Chi può accedervi e quando
Possono accedere alla composizione negoziata gli imprenditori commerciali e agricoli che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza, ma in cui il risanamento sia ragionevolmente perseguibile (art. 12, comma 1, CCII).
Due condizioni, entrambe necessarie. La prima, lo squilibrio, è una condizione oggettiva: ci deve essere qualcosa che non funziona. La seconda, la ragionevole perseguibilità del risanamento, è una valutazione prospettica: deve esserci ancora un margine reale per salvare l'impresa.
La composizione negoziata non è accessibile quando l'insolvenza è già conclamata e irreversibile, quando non ci sono risorse per sostenere il processo negoziale, o quando l'imprenditore non è disposto a essere trasparente con i creditori e con l'esperto.
Chi è escluso? In linea di principio, le persone fisiche non imprenditori e i soggetti che non esercitano attività d'impresa. Gli imprenditori che rientrano nelle procedure di sovraindebitamento (consumatori, professionisti, imprenditori minori) hanno strumenti distinti, descritti nella nostra guida al sovraindebitamento.
3. L'esperto indipendente: chi è, come si nomina, cosa fa
L'esperto indipendente è il cuore della composizione negoziata. Non è un curatore fallimentare. Non è un commissario. Non è un controllore. È un facilitatore della negoziazione.
L'esperto viene nominato dalla Commissione istituita presso la Camera di Commercio del luogo in cui si trova la sede legale dell'impresa. Non viene scelto dall'imprenditore: viene estratto da un elenco di professionisti qualificati (commercialisti, avvocati, esperti aziendali) iscritti all'elenco ministeriale previsto dall'art. 13, comma 6, CCII.
Per iscriversi all'elenco degli esperti indipendenti, il professionista deve avere almeno cinque anni di esperienza nel campo della ristrutturazione d'impresa o del diritto concorsuale, ed essere in possesso di determinati requisiti di competenza e aggiornamento professionale.
Cosa fa l'esperto? Non gestisce l'impresa al posto dell'imprenditore. Non ha poteri di intervento sulla gestione corrente. Ha il compito di:
- analizzare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa
- individuare le cause della crisi
- assistere le parti (imprenditore e creditori) nelle trattative per trovare una soluzione
- verificare che le trattative si svolgano in buona fede da tutte le parti
- redigere la relazione finale sull'esito della procedura
La durata tipica della procedura è di 180 giorni, prorogabili fino a 270 in casi complessi.
4. La differenza tra esperto indipendente e commercialista dell'impresa
Questa è la distinzione che genera più confusione, e che è invece fondamentale capire prima di avviare qualsiasi ragionamento sulla composizione negoziata.
L'esperto indipendente è terzo rispetto all'imprenditore e ai creditori. Non può avere avuto rapporti professionali con l'impresa negli ultimi due anni. Non rappresenta gli interessi di nessuno: è un facilitatore imparziale.
Il commercialista dell'impresa è invece il consulente dell'imprenditore. Rappresenta gli interessi dell'impresa. Può e deve lavorare attivamente per ottenere il miglior risultato possibile per il suo cliente.
Nella composizione negoziata, le due figure coesistono e hanno ruoli complementari. L'esperto indipendente gestisce la procedura formale e le trattative con i creditori. Il commercialista prepara l'impresa all'accesso, costruisce la strategia negoziale, assiste l'imprenditore durante le trattative, e lavora sulla documentazione necessaria.
Il commercialista che ha un cliente in difficoltà ha quindi un lavoro da fare in due fasi distinte. Prima dell'accesso alla composizione negoziata: costruire la documentazione necessaria per il test pratico (art. 13, comma 2, CCII), analizzare la situazione con gli indicatori finanziari, valutare se i presupposti per l'accesso sussistono. Durante la procedura: assistere il cliente nelle negoziazioni, produrre le informazioni richieste dall'esperto, valutare le proposte dei creditori, consigliare l'imprenditore sulle decisioni strategiche.
5. Come si avvia la procedura in pratica
Il processo di accesso è interamente digitale e si svolge attraverso la piattaforma telematica predisposta dal Ministero della Giustizia, accessibile all'indirizzo impresaincrisi.camcom.it.
Primo passaggio: il test pratico. Prima di fare qualsiasi cosa, l'imprenditore (con il suo commercialista) deve effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento previsto dall'art. 13, comma 2, CCII. È uno strumento diagnostico che verifica, sulla base dei dati finanziari dell'impresa, se il risanamento è realisticamente possibile. Non è un documento da depositare ma un'analisi interna che aiuta a capire se ha senso procedere.
Secondo passaggio: la lista di controllo. L'imprenditore deve compilare la lista di controllo particolareggiata prevista dall'art. 13, comma 1, CCII. È un documento strutturato che descrive la situazione dell'impresa, le cause della crisi, le azioni già intraprese e quelle prospettate. È la base su cui l'esperto costruisce il suo lavoro.
Terzo passaggio: la domanda di nomina dell'esperto. Si deposita sulla piattaforma digitale la domanda di nomina dell'esperto, corredata dalla lista di controllo e dalla documentazione richiesta (bilanci degli ultimi tre esercizi, situazione contabile aggiornata, elenco dei creditori con indicazione delle posizioni debitorie).
Quarto passaggio: nomina e avvio. La Camera di Commercio nomina l'esperto entro pochi giorni. L'esperto prende contatto con l'imprenditore e avvia le trattative con i creditori.
6. Le misure protettive: blocco delle azioni esecutive e finanziamenti prededucibili
Uno degli aspetti più rilevanti della composizione negoziata è la possibilità di ottenere misure protettive dal Tribunale durante le trattative.
Le misure protettive (art. 18 CCII) consentono di sospendere temporaneamente le azioni esecutive e cautelari dei creditori sul patrimonio dell'impresa. Tradotto: blocco dei pignoramenti, sospensione delle aste immobiliari, impossibilità per i creditori di avviare nuove esecuzioni durante le trattative.
Le misure protettive non sono automatiche: si richiedono al Tribunale con un'istanza separata. Il Tribunale le concede se ritiene che le trattative abbiano concrete possibilità di successo. Non sono illimitate nel tempo: durano fino alla fine delle trattative o fino a quando il Tribunale non le revoca.
Un'altra misura molto importante è la prededuzione dei finanziamenti ottenuti durante la composizione negoziata (art. 22 CCII). Se l'impresa riesce a ottenere nuova finanza bancaria o da soci durante le trattative, e la procedura poi fallisce, questi finanziamenti vengono soddisfatti con priorità rispetto agli altri crediti nella procedura liquidatoria. È un incentivo per le banche a continuare a sostenere l'impresa durante il processo.
7. Cosa succede se la composizione non riesce
Non tutte le composizioni negoziate si concludono con successo. L'esperto, al termine della procedura, redige una relazione finale che può attestare l'accordo raggiunto oppure l'insuccesso delle trattative.
Se le trattative non portano a un accordo, l'imprenditore si trova nelle stesse condizioni di prima, ma con qualche elemento in più e qualche elemento in meno. In più: ha una mappatura precisa della situazione, ha esplorato le opzioni negoziali con i creditori, e ha la documentazione prodotta durante la procedura. In meno: ha utilizzato il tempo disponibile per le trattative.
Le alternative dopo l'insuccesso della composizione negoziata comprendono: il concordato preventivo (se i presupposti ci sono e c'è ancora un'impresa da salvare), gli accordi di ristrutturazione del debito, il concordato semplificato (che può essere attivato direttamente dopo l'insuccesso della composizione negoziata), o la liquidazione giudiziale.
Un dettaglio importante: l'imprenditore che ha acceduto in buona fede alla composizione negoziata e non è riuscito a raggiungere un accordo per ragioni oggettive non subisce alcuna penalizzazione nelle procedure successive. La buona fede nella gestione della crisi è un elemento che i giudici considerano positivamente.
8. Quando il commercialista deve suggerire la composizione negoziata
Questa è la domanda più importante per il commercialista che assiste una PMI.
Il momento giusto per suggerire la composizione negoziata è quando i segnali di precrisi sono presenti ma la crisi non è ancora irreversibile. Non è mai il momento di aspettare e sperare che le cose si sistemino da sole: ogni mese di ritardo riduce le opzioni disponibili e aumenta il danno per i creditori e la responsabilità dell'imprenditore.
I segnali concreti che dovrebbero portare il commercialista a sollevare il tema con il cliente includono: DSCR prospettico sotto 1 per due trimestri consecutivi, PFN/EBITDA sopra 6, perdite che erodono il patrimonio netto oltre il terzo del capitale sociale, ritardi sistematici nei pagamenti verso l'erario o i fornitori strategici, ricezione di segnalazioni dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione o dall'INPS.
Sollevare il tema non significa allarmare il cliente o suggerire che l'impresa stia per fallire. Significa fare il proprio lavoro: analizzare la situazione con dati, presentare le opzioni disponibili, e lasciare che l'imprenditore decida con piena consapevolezza.
Il commercialista che non solleva il tema quando i segnali sono presenti, perché teme la reazione del cliente, perché non vuole "portare cattive notizie", perché pensa che le cose si sistemino, sta assumendo un rischio professionale significativo. Se l'impresa poi va in crisi e si dimostra che i segnali erano presenti da mesi, la sua posizione è difficile da difendere.
Se stai valutando se la situazione di un'impresa che assisti giustifica un accesso alla composizione negoziata, o se sei un imprenditore che vuole capire se i propri indicatori giustificano un approfondimento, puoi richiedere una consulenza allo studio.
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