Torna al Blog
Crisi d'Impresa

Crisi da sovraindebitamento: guida aggiornata al marzo 2026

Natalina Gatti20 min di lettura

Iscritta all'elenco Gestori dell'Organismo di Composizione della Crisi, ODCEC Roma


Se hai digitato sovraindebitamento, gestore della crisi o OCC, stai cercando di capire se esiste una soluzione legale per uscire da una situazione di debiti che non riesci più a sostenere, o stai valutando di offrire questo tipo di advisory ai tuoi clienti come professionista. Questo articolo fornisce un quadro normativo preciso e aggiornato a marzo 2026, tenendo conto di tutte le novità introdotte dal Correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024) e dalla Legge di Bilancio 2025.

Le informazioni contenute nella presente guida hanno esclusivamente carattere informativo e divulgativo. Non costituiscono parere professionale fiscale, legale o contabile, né sostituiscono una consulenza specifica sul caso concreto. Le norme citate sono vigenti alla data di pubblicazione e potrebbero subire modifiche successive. L'autore declina ogni responsabilità per decisioni adottate senza preventiva verifica professionale. Prima di adottare qualsiasi decisione, ti raccomandiamo di verificare la tua situazione con un professionista qualificato. Prenota consulenza

1. Cos'è il sovraindebitamento: definizione normativa aggiornata

Il sovraindebitamento è definito dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (di seguito CCII)), come modificato dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 e dal Correttivo-ter D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, come lo stato di crisi o di insolvenza del debitore che non è soggetto alle procedure concorsuali maggiori (liquidazione giudiziale, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti) e che non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Prima del CCII, la materia era disciplinata dalla Legge 27 gennaio 2012, n. 3 ("Legge sul sovraindebitamento"), che con il D.M. 24 settembre 2014, n. 202 aveva istituito il Registro degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC). Il CCII, entrato in vigore il 15 luglio 2022, ha assorbito integralmente la L. 3/2012, riformando le procedure e diventando il testo unico di riferimento. Sono poi intervenuti tre decreti correttivi successivi, l'ultimo dei quali, il Correttivo-ter, è in vigore dal 28 settembre 2024 e ha introdotto modifiche sostanziali che ogni professionista che si occupa di advisory sulla crisi deve conoscere.


2. Chi può accedere alle procedure: i soggetti legittimati

Le procedure di sovraindebitamento sono riservate ai soggetti che non possono accedere alla liquidazione giudiziale (ex fallimento). Possono accedervi:

Consumatori: persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale. Con il Correttivo-ter è stato ampliato il perimetro: è ora riconosciuta la qualifica di consumatore anche al socio di s.n.c., s.a.s. e s.a.p.a. per le obbligazioni assunte per scopi estranei all'attività di impresa (art. 2, lett. e) CCII, come modificato dal D.Lgs. 136/2024). Professionisti e lavoratori autonomi: avvocati, medici, commercialisti, artigiani, freelance con partita IVA non assoggettabili al fallimento. Imprenditori agricoli (indipendentemente dalle dimensioni). Imprenditori minori (art. 2, comma 1, lettera d) CCII): chi negli ultimi tre esercizi prima del deposito dell'istanza presenta congiuntamente: attivo patrimoniale complessivo annuo ≤ €300.000; ricavi lordi ≤ €200.000; debiti, anche non scaduti, ≤ €500.000. Startup innovative iscritte alla Sezione Speciale del Registro delle Imprese ai sensi del D.L. 179/2012. Imprenditori sopra soglia con debiti totali inferiori a €30.000. La procedura è iniziata dal solo debitore, salvo la liquidazione controllata per la quale il creditore può presentare istanza ai sensi dell'art. 268, comma 3, CCII.

Condizione di meritevolezza: Il debitore non deve aver causato il sovraindebitamento con dolo o colpa grave, né aver posto in essere atti in frode ai creditori. La valutazione è rimessa al Giudice, sulla base della relazione dell'OCC, con apprezzamento delle cause sociali dell'indebitamento.


3. Le quattro procedure disponibili

Il CCII prevede quattro strumenti distinti, ciascuno con presupposti soggettivi e oggettivi differenti.

3.1 Ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67–73 CCII)

Riservata esclusivamente al consumatore. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, propone ai creditori un piano di ristrutturazione che indichi tempi e modalità per il pagamento parziale o totale dei debiti. Non è richiesto il voto favorevole dei creditori: il piano è omologato dal Giudice se è più conveniente per i creditori rispetto alla liquidazione controllata e se il debitore è meritevole.

Il Correttivo-ter ha introdotto la possibilità di rimborso delle rate ipotecarie scadute (art. 67, comma 5, CCII), previa autorizzazione del giudice, a tutela della prima casa. Ha inoltre escluso l'accesso tramite domanda prenotativa o in bianco (art. 44 CCII), che era stato utilizzato in modo distorsivo per ottenere la protezione automatica senza ancora presentare la proposta.

3.2 Concordato minore (artt. 74–83 CCII)

Accessibile a imprenditori minori, imprenditori agricoli, professionisti e startup innovative (non al consumatore puro). Il debitore propone ai creditori un piano con tempi e importi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. Richiede l'approvazione dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Il Correttivo-ter ha chiarito che costituisce condizione ostativa all'accesso l'aver già beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda (non più il semplice aver fatto ricorso a una procedura di sovraindebitamento nei cinque anni precedenti). È stato anche modificato l'art. 74, comma 2, CCII sul concetto di "risorse esterne", ora riferito all'incremento dell'attivo disponibile al momento della domanda.

3.3 Liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268–277 CCII)

Procedura liquidatoria: il debitore e il Gestore della Crisi individuano i beni da liquidare e il ricavato viene destinato al pagamento parziale o totale dei debiti. La durata massima è tre anni. Al termine, in assenza di motivi ostativi, l'esdebitazione è automatica senza necessità di apposita istanza del debitore (novità introdotta dal CCII rispetto alla L. 3/2012, confermata dal Correttivo-ter).

Con il Correttivo-ter il liquidatore ha l'obbligo di relazionare il Giudice ogni sei mesi sul programma di liquidazione; il mancato deposito della relazione semestrale costituisce causa di revoca. La liquidazione è ammissibile solo se esiste un attivo liquidabile: se non esiste alcun attivo, la procedura non viene aperta per evitare liquidazioni improduttive.

3.4 Esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII)

È la procedura più innovativa, introdotta con il CCII. Riservata alle persone fisiche che al momento della domanda non hanno alcun bene liquidabile e redditi al di sotto del minimo vitale. Il debitore ottiene la cancellazione totale dei debiti senza liquidazione di patrimonio, senza piano di rientro, senza il voto dei creditori. È accessibile una sola volta nella vita.

Condizioni di accesso (art. 283 CCII):

Persona fisica Meritevolezza: nessun dolo o colpa grave nell'indebitamento Incapienza assoluta: nessun bene liquidabile e redditi sotto la soglia del minimo vitale (calcolata come: Assegno sociale 2025 × 1,5 × coefficiente ISEE) Non aver già beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti Non aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte in assoluto Dopo il decreto di esdebitazione, l'OCC vigila per quattro anni sulle sopravvenienze rilevanti: se nel quadriennio il debitore acquista utilità rilevanti che consentono un soddisfacimento dei creditori, scatta l'obbligo di pagamento entro tre anni da tale evento.


4. Il ruolo dell'OCC e del Gestore della Crisi

L'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) è un ente iscritto al Registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.M. 202/2014. È terzo, imparziale e indipendente. Può essere istituito presso:

Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) Camere di Commercio Ordini degli Avvocati Altri enti pubblici autorizzati L'OCC riceve le istanze, nomina il Gestore della Crisi, supervisionala procedura e trasmette la relazione al Tribunale. Non eroga finanziamenti e non si sostituisce al debitore.

Il Gestore della Crisi è il professionista (avvocato, commercialista o esperto contabile) nominato dall'OCC per assistere il debitore. Il suo ruolo è:

Analizzare la situazione patrimoniale e debitoria Redigere la relazione sulla proposta di soddisfacimento dei creditori Verificare la meritevolezza del debitore Predisporre il piano o la proposta da presentare al Tribunale Assistere il debitore lungo tutto l'iter Il compenso del Gestore della Crisi è disciplinato dagli artt. 14–18 del D.M. 202/2014, non modificati nel periodo 2024–2026. Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito della procedura (salvo riduzione in caso di mancata omologa non imputabile al gestore) ed è corrisposto esclusivamente attraverso l'OCC, che poi lo riversa al professionista. Il Gestore della Crisi non può ricevere compensi direttamente dal debitore.

Con il Correttivo-ter è stata introdotta la prededucibilità dei compensi dei legali che assistono i debitori nell'accesso alla procedura (art. 6, comma 1, lett. d) CCII, come modificato), accogliendo un'istanza da tempo avanzata dagli operatori.


5. Le novità del Correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024)

Il Decreto Legislativo 13 settembre 2024, n. 136, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024 e in vigore dal 28 settembre 2024, costituisce il terzo e attualmente ultimo intervento correttivo sul CCII. Per le procedure di sovraindebitamento le modifiche principali sono:

Ampliamento della nozione di consumatore. Il socio di s.n.c., s.a.s. e s.a.p.a. può ora accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore per le obbligazioni assunte per scopi estranei all'attività di impresa, anche se illimitatamente responsabile delle obbligazioni sociali.

Procedura familiare (art. 66 CCII). I componenti della stessa famiglia con indebitamento di origine comune possono avviare un'unica procedura con un unico OCC e un unico piano. Rientrano nella definizione: coniugi, parenti fino al 4° grado, affini entro il 2° grado, parti di unione civile, conviventi di fatto.

Esclusione della domanda prenotativa. Non è più possibile accedere al concordato minore o alla ristrutturazione dei debiti del consumatore tramite domanda in bianco ex art. 44 CCII, eliminando un utilizzo distorsivo dello strumento.

Tutela della prima casa. Il piano del consumatore può prevedere il rimborso delle rate ipotecarie scadute, previa autorizzazione del giudice.

Imprenditore individuale cessato. È stato chiarito che l'imprenditore individuale cancellato dal Registro delle Imprese da oltre un anno può accedere alla liquidazione controllata per finalità di esdebitazione, ma non al concordato minore.

Razionalizzazione dell'esdebitazione. Il Capo X è stato riorganizzato con disposizioni generali per ogni tipo di esdebitazione e sezioni separate per liquidazione giudiziale e liquidazione controllata. L'esdebitazione viene concessa, nella sola liquidazione controllata, anche su segnalazione del liquidatore (non solo su istanza del debitore), e i Tribunali (come da linee guida del Tribunale di Pescara del 3 febbraio 2025) hanno iniziato ad attivare tale meccanismo proattivamente.

Prededuzione per i legali del debitore. I compensi dei professionisti legali che assistono il debitore per l'accesso alla procedura sono ora espressamente prededucibili.


6. Il Fondo per l'Esdebitazione degli Incapienti (Legge di Bilancio 2025)

La Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 893–895) ha istituito presso il Ministero della Giustizia il Fondo per l'Esdebitazione degli Incapienti, con una dotazione di €500.000 per l'anno 2025.

Il Fondo copre:

  • il compenso dell'OCC per la redazione della relazione sulla situazione patrimoniale del debitore;
  • le spese per il deposito della domanda di esdebitazione presso il Tribunale;
  • i costi amministrativi legati alla procedura.

L'accesso al Fondo avviene tramite domanda del debitore all'OCC, che verifica i requisiti e trasmette la domanda al Tribunale competente. I criteri operativi e le modalità di accesso sono stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il MEF, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio.

Il Fondo risponde a un'esigenza reale: l'esdebitazione dell'incapiente è per definizione destinata a soggetti senza risorse, che spesso non riuscivano ad avviare la procedura proprio per i costi procedurali. La misura, seppur con una dotazione iniziale limitata, costituisce il riconoscimento formale del diritto alla seconda opportunità per i debitori in condizione di indigenza assoluta.


7. Come diventare Gestore della Crisi: requisiti e formazione

Per iscriversi all'Albo dei Gestori della Crisi da Sovraindebitamento (art. 356 CCII) è necessario:

Percorso ordinario: Completare un corso abilitante di 40 ore organizzato da enti accreditati, superare il test finale e iscriversi online tramite il portale del Ministero della Giustizia. I 40 ore di formazione danno diritto anche a 20 crediti formativi per gli avvocati. L'aggiornamento biennale obbligatorio per il mantenimento dell'iscrizione richiede ulteriori ore formative periodiche.

Percorso accelerato: Chi ha già svolto incarichi come curatore fallimentare, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale in almeno 2 occasioni nei 4 anni precedenti può iscriversi senza l'obbligo del corso abilitante.

Il corso deve tenere conto delle novità del Correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024). I programmi formativi aggiornati a marzo 2026 includono le modifiche alle procedure di sovraindebitamento, la razionalizzazione dell'esdebitazione e le implicazioni operative della procedura familiare.


8. L'advisory sulla crisi da sovraindebitamento: opportunità per il commercialista

Il sistema italiano delle procedure di sovraindebitamento è significativamente sottodimensionato rispetto alla domanda potenziale. Germania e Francia gestiscono ciascuna circa 100.000 domande l'anno, oltre dieci volte il volume italiano. Questo dato suggerisce margini di crescita importanti per i professionisti che decidono di specializzarsi in questo settore.

Per il commercialista iscritto all'elenco dei Gestori della Crisi presso l'ODCEC di riferimento, l'advisory sulla crisi da sovraindebitamento si articola in due livelli:

Livello 1: Consulenza preliminare. Analisi della situazione debitoria e patrimoniale del cliente, individuazione della procedura più adatta, verifica della meritevolezza soggettiva, raccolta della documentazione necessaria (estratti conto, storia debitoria verso l'Agenzia delle Entrate, visure in tutte le banche dati). Questa fase richiede tra uno e tre mesi e precede il coinvolgimento dell'OCC.

Livello 2: Assistenza nel procedimento. Nomina del Gestore della Crisi da parte dell'OCC, redazione della relazione, predisposizione del piano o della proposta, deposito della domanda, assistenza all'omologa e, per la liquidazione controllata, alle fasi esecutive.

La durata media di una procedura è di circa 450 giorni (dato nazionale 2023). L'efficienza nella gestione del flusso documentale, che incide direttamente sul numero di pratiche gestibili contemporaneamente, è oggi supportata da piattaforme digitali specializzate che consentono di ridurre significativamente i tempi di data entry e la generazione delle relazioni.

La Manovra 2026 (Legge di Bilancio per il 2026) ha rafforzato il ruolo dell'advisory sulla crisi in una prospettiva preventiva, richiedendo agli amministratori di società ai sensi dell'art. 2086 c.c. assetti organizzativi e finanziari adeguati per rilevare tempestivamente gli squilibri. Questo impone ai commercialisti di affiancare i clienti non soltanto nella gestione della crisi conclamata, ma nella costruzione di sistemi di controllo di gestione con indicatori di allerta, in coerenza con gli strumenti preventivi previsti dal CCII (composizione negoziata della crisi).

Per approfondimenti sulle procedure di sovraindebitamento applicabili alla propria situazione è possibile contattare lo studio.


9. Come avviare la procedura: iter pratico

Di seguito il percorso operativo standard per l'accesso a una procedura di sovraindebitamento.

Fase 1: Analisi preliminare (1–3 mesi)

Raccolta di tutta la documentazione: contratti di finanziamento, estratti conto, storia debitoria con Agenzia delle Entrate e agenti della riscossione, visure catastali, visure camerali, estratti previdenziali Verifica della legittimazione soggettiva e individuazione della procedura adatta Valutazione della meritevolezza

Fase 2: Presentazione istanza all'OCC

Compilazione dell'apposita istanza in bollo e invio all'OCC competente per territorio (via PEC o consegna a mano) Versamento dell'acconto forfetario sulle spese procedurali (tipicamente €300 + IVA, variabile per OCC) L'OCC verifica i presupposti normativi e nomina il Gestore della Crisi

Fase 3: Redazione della relazione e del piano (2–6 mesi)

Il Gestore della Crisi esamina la documentazione, verifica i debiti e i creditori, redige la relazione sulla situazione patrimoniale Viene predisposto il piano di ristrutturazione, la proposta di concordato minore o viene avviata la liquidazione

Fase 4: Deposito e omologa (variabile)

Il Gestore della Crisi deposita la domanda al Tribunale competente Il Giudice può disporre la sospensione delle azioni esecutive (blocco pignoramenti, aste immobiliari) Il Giudice omologa il piano o la proposta se vengono rispettati i presupposti di legge

Fase 5: Esecuzione e esdebitazione

Esecuzione del piano o della liquidazione Al termine, concessione dell'esdebitazione


La presente guida espone sinteticamente la normativa vigente in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento, aggiornata a marzo 2026, con particolare riferimento al D.Lgs. 14/2019 (CCII), al D.Lgs. 136/2024 (Correttivo-ter) e alla Legge di Bilancio 2025. Le informazioni contenute nel presente articolo hanno carattere informativo e non costituiscono parere legale o fiscale, né sostituiscono una consulenza specifica che valuti il caso concreto. Nessuna responsabilità potrà essere imputata agli estensori per utilizzi impropri dei contenuti o per eventuali modifiche normative successive alla pubblicazione.

Richiedi una consulenza

Contattaci per una valutazione personalizzata della tua situazione fiscale e delle opportunità di finanziamento disponibili.

Prenota consulenza

Il presente sito non costituisce testata giornalistica ai sensi della L. 62/2001 e non è soggetto all'obbligo di registrazione presso il Tribunale. I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa.