Torna al Blog
Crisi d'Impresa

Debiti con Agenzia Entrate e sovraindebitamento: come gestirli

Natalina Gatti13 min di lettura

Iscritta all'elenco Gestori dell'Organismo di Composizione della Crisi, ODCEC Roma


Cartelle esattoriali accumulate negli anni, IVA non versata, contributi INPS arretrati, IRPEF non pagata da quando l'attività è andata in crisi. I debiti verso il Fisco e gli enti previdenziali sono spesso la componente più pesante, e più angosciante, della situazione debitoria di chi si trova in sovraindebitamento. La domanda che i debitori pongono quasi sempre è: questi debiti si possono davvero trattare con le procedure del Codice della Crisi? O l'Agenzia delle Entrate è un creditore "intoccabile"?

Le informazioni contenute nella presente guida hanno esclusivamente carattere informativo e divulgativo. Non costituiscono parere professionale fiscale, legale o contabile, né sostituiscono una consulenza specifica sul caso concreto. Le norme citate sono vigenti alla data di pubblicazione e potrebbero subire modifiche successive. L'autore declina ogni responsabilità per decisioni adottate senza preventiva verifica professionale. Prima di adottare qualsiasi decisione, ti raccomandiamo di verificare la tua situazione con un professionista qualificato. Prenota consulenza

I debiti fiscali nelle procedure di sovraindebitamento: il quadro normativo

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII) include espressamente i crediti erariali e contributivi tra quelli trattabili nell'ambito delle procedure di sovraindebitamento. Non c'è una norma che escluda l'Agenzia delle Entrate o l'INPS dalla platea dei creditori coinvolti.

Il trattamento dei crediti tributari nelle procedure di sovraindebitamento segue i principi generali del CCII, con alcune specificità:

  • I crediti privilegiati (come l'IVA e i contributi previdenziali, che hanno rango di privilegio generale o speciale) possono essere soddisfatti parzialmente, purché il piano garantisca al creditore privilegiato almeno quanto otterrebbe dalla liquidazione.
  • Il piano viene approvato dal Giudice, non dall'Agenzia delle Entrate. Questo significa che non è necessario ottenere il consenso del Fisco per includere i debiti fiscali nel piano: è il Giudice a valutare la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione.
  • L'Agenzia delle Entrate-Riscossione è equiparata agli altri creditori nella procedura e non ha un potere di veto.

Quali debiti fiscali possono essere inclusi

Nella procedura possono rientrare tutti i debiti verso l'Erario e gli enti previdenziali che il debitore ha maturato fino alla data di presentazione della domanda, indipendentemente dal fatto che siano già stati iscritti a ruolo o meno:

  • Cartelle esattoriali per qualsiasi tributo (IRPEF, IVA, IRAP, IMU, bollo auto, ecc.)
  • Contributi INPS arretrati (sia come lavoratore autonomo sia come datore di lavoro)
  • Contributi INAIL
  • IVA non versata (con le limitazioni descritte nel paragrafo successivo)
  • Ritenute non versate
  • Sanzioni e interessi inclusi nelle cartelle
  • Avvisi di accertamento divenuti definitivi

Non rientrano invece i debiti fiscali che non esistono ancora (tributi futuri, accertamenti in corso non ancora definitivi) e quelli che il debitore contesta in giudizio: questi vanno gestiti separatamente sul piano del contenzioso tributario.


Il nodo dell'IVA: falcidia possibile ma con limiti

L'IVA è storicamente il debito fiscale più problematico nelle procedure concorsuali, perché l'Unione Europea ha a lungo imposto agli Stati membri di non ammettere la riduzione dei crediti IVA. Questa posizione si è evoluta nel tempo.

Oggi, nel contesto delle procedure di sovraindebitamento, la falcidia dell'IVA è possibile quando il piano dimostra che il creditore erariale non otterrebbe di più dalla liquidazione del patrimonio del debitore. Il principio applicato è quello della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria: se la liquidazione di tutto ciò che il debitore possiede non consentirebbe di soddisfare integralmente l'IVA, il Giudice può omologare un piano che la soddisfa solo parzialmente.

Questo non significa che l'IVA venga trattata alla stregua di un debito chirografario qualsiasi. Il piano deve contenere una valutazione analitica dell'attivo disponibile e dimostrare, con dati concreti, che la falcidia proposta è l'unica alternativa alla liquidazione totale.


La rottamazione quinquies per i debitori in procedura di sovraindebitamento

La Legge di Bilancio 2026 (art. 1, comma 96) ha introdotto la rottamazione quinquies, che consente la definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2023 con il pagamento della sola sorte capitale, senza sanzioni e interessi di mora.

Per i debitori che si trovano in una procedura di sovraindebitamento in corso, la rottamazione quinquies è accessibile, ma con modalità differenti rispetto agli altri contribuenti. La domanda non si presenta tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ma esclusivamente tramite PEC, compilando il modello DA-LS-2026 e indicando nella domanda i dati della procedura (numero di ruolo del Tribunale, nominativo del Gestore della Crisi/OCC).

La scadenza per presentare la domanda è fissata al 30 aprile 2026. Il primo pagamento è previsto entro il 31 luglio 2026.

Per i debitori in procedura, il piano di pagamento della rottamazione si adatta alle modalità e ai tempi previsti dal decreto di omologazione: se il Giudice ha stabilito un piano di riparto diverso, la rottamazione segue quel piano. Questo rende la rottamazione quinquies uno strumento particolarmente vantaggioso per chi è già in procedura o sta per accedere, perché consente di ridurre significativamente il peso del debito fiscale senza toccare le sanzioni e gli interessi.

Attenzione alla scadenza: se hai debiti fiscali in cartella e stai valutando una procedura di sovraindebitamento, la finestra temporale per la rottamazione quinquies si chiude il 30 aprile 2026. È indispensabile valutare con urgenza se aderire, e come coordinare l'adesione con la procedura in corso o in avvio.


Sovraindebitamento e reati tributari: il rischio di cortocircuito

Questo è un aspetto che molti non considerano e che può avere conseguenze gravi se non gestito correttamente.

Chi ha accumulato debiti per omesso versamento di IVA o ritenute può trovarsi in una situazione paradossale: da un lato, la procedura di sovraindebitamento gli consente di ristrutturare o cancellare quei debiti sul piano civile; dall'altro, gli stessi omessi versamenti possono configurare reati tributari perseguibili penalmente (art. 10-bis e 10-ter D.Lgs. 74/2000), indipendentemente dall'esito della procedura civile.

La procedura di sovraindebitamento non estingue la responsabilità penale per i reati tributari eventualmente commessi. L'esdebitazione civile e il procedimento penale sono binari separati che non si influenzano automaticamente a vicenda.

Questo non significa che non si possa accedere alla procedura se si hanno debiti da omessi versamenti. Significa che la valutazione preliminare deve tenere conto di entrambi i profili, civile e penale, e che in questi casi è indispensabile il coordinamento tra il commercialista che gestisce la procedura e un penalista tributarista.


Come si inserisce il debito fiscale nel piano

In termini pratici, l'inserimento dei debiti fiscali nel piano di sovraindebitamento richiede una serie di verifiche documentali specifiche:

Estratto di ruolo aggiornato. È il documento che certifica la posizione del debitore presso l'Agente della riscossione, con l'indicazione di tutti i carichi iscritti, le relative scadenze e lo stato di ciascuna cartella. Si richiede all'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Dal 2023, il debitore può ottenerlo autonomamente tramite il portale online o tramite il proprio consulente con delega.

Visura delle comunicazioni di irregolarità. Per i debiti non ancora iscritti a ruolo (avvisi di accertamento, comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate) è necessario verificare lo stato del contenzioso eventuale e la definitività degli importi.

Comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate. Il Gestore della Crisi informa l'Agenzia dell'avvio della procedura e della sua qualità di creditore incluso nel piano. L'Agenzia delle Entrate ha la facoltà di depositare osservazioni sul piano, che il Giudice valuterà in sede di omologa.


Debiti INPS: la falcidia dei contributi previdenziali

I contributi INPS arretrati (sia come artigiano/commerciante iscritto alla Gestione Separata sia come datore di lavoro) rientrano nelle procedure di sovraindebitamento come i debiti fiscali. Valgono le stesse regole: possono essere falcidiati se il piano dimostra che la liquidazione non consentirebbe un soddisfacimento migliore.

Un aspetto specifico riguarda i contributi sul minimale: i contributi previdenziali obbligatori minimi, che prescindono dal reddito effettivo, hanno rango di credito privilegiato e richiedono un trattamento specifico nel piano. Il Gestore della Crisi deve distinguere, nell'analisi del debito INPS, tra contributi sul minimale e contributi sul reddito eccedente, perché il loro trattamento nel piano può differire.


Domande frequenti

L'Agenzia delle Entrate può opporsi al piano?
Può depositare osservazioni, ma non ha diritto di veto. La decisione finale spetta al Giudice, che valuta la convenienza del piano rispetto alla liquidazione.

Se aderisco alla rottamazione quinquies, i debiti fiscali escono dalla procedura?
No. La rottamazione definisce la misura del debito (sorte capitale senza sanzioni e interessi), ma il pagamento avviene secondo i tempi e le modalità del piano di omologa. I due strumenti si combinano.

Ho un avviso di accertamento che sto impugnando in Commissione Tributaria. Come si gestisce nella procedura?
Il debito in contestazione viene inserito nel piano in via prudenziale per l'importo contestato. L'esito del contenzioso tributario può modificare la posizione. Il Gestore della Crisi e il professionista che segue il contenzioso devono coordinarsi.

Posso cancellare i debiti INPS con l'esdebitazione dell'incapiente?
Sì. L'esdebitazione dell'incapiente (art. 283 CCII) cancella tutti i debiti anteriori alla domanda, inclusi quelli verso l'INPS, senza distinzione. Rimangono esclusi solo i debiti da risarcimento danni per fatto illecito doloso e gli alimenti.


Se hai debiti con l'Agenzia delle Entrate, l'INPS o altri enti pubblici e stai valutando una procedura di sovraindebitamento, è importante agire prima della scadenza del 30 aprile 2026 per la rottamazione quinquies. Puoi richiedere una consulenza preliminare allo studio per valutare le opzioni disponibili.


Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere informativo e non costituiscono parere legale o fiscale. Per una valutazione della situazione specifica è necessaria una consulenza professionale.

Richiedi una consulenza

Contattaci per una valutazione personalizzata della tua situazione fiscale e delle opportunità di finanziamento disponibili.

Prenota consulenza

Il presente sito non costituisce testata giornalistica ai sensi della L. 62/2001 e non è soggetto all'obbligo di registrazione presso il Tribunale. I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa.