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Crisi d'Impresa

Gestore della crisi vs consulente preliminare: differenze operative

Natalina Gatti9 min di lettura

Iscritta all'elenco Gestori dell'Organismo di Composizione della Crisi, ODCEC Roma


Quando si parla di sovraindebitamento, la maggior parte dei debitori assume di dover cercare "il gestore della crisi" e rivolgersi direttamente a lui. È un errore frequente, e costoso, che nasce da una confusione tra due figure professionali distinte: il Gestore della Crisi nominato dall'OCC e il consulente preliminare che assiste il debitore prima e durante la procedura.

Le informazioni contenute nella presente guida hanno esclusivamente carattere informativo e divulgativo. Non costituiscono parere professionale fiscale, legale o contabile, né sostituiscono una consulenza specifica sul caso concreto. Le norme citate sono vigenti alla data di pubblicazione e potrebbero subire modifiche successive. L'autore declina ogni responsabilità per decisioni adottate senza preventiva verifica professionale. Prima di adottare qualsiasi decisione, ti raccomandiamo di verificare la tua situazione con un professionista qualificato. Prenota consulenza

Il Gestore della Crisi: chi lo nomina e cosa fa

Il Gestore della Crisi è un professionista (avvocato, commercialista o esperto contabile) iscritto all'Albo dei Gestori tenuto dal Ministero della Giustizia. Non viene scelto dal debitore: viene nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) dopo che il debitore ha presentato l'istanza di accesso alla procedura.

Il Gestore è una figura terza e imparziale: non rappresenta gli interessi del debitore né quelli dei creditori. Il suo ruolo è istruttorio e certificatorio:

  • analizza la documentazione del debitore
  • redige la relazione sulla situazione patrimoniale e debitoria
  • valuta la meritevolezza del debitore
  • verifica la completezza e la veridicità delle informazioni fornite
  • trasmette la relazione al Tribunale

Il compenso del Gestore è disciplinato dal D.M. 202/2014, è indipendente dall'esito della procedura, e viene corrisposto attraverso l'OCC, non direttamente dal debitore. Il Gestore non riceve incarichi diretti dai debitori e non svolge attività di consulenza a loro favore.


Il consulente preliminare: chi è e perché è indispensabile

Il consulente preliminare è il commercialista, l'avvocato o il professionista che il debitore sceglie liberamente per farsi assistere prima e durante la procedura. È una figura distinta dal Gestore della Crisi, con un ruolo completamente diverso: rappresenta e tutela gli interessi del debitore.

Il consulente preliminare interviene in una fase che precede il coinvolgimento dell'OCC e che è determinante per l'esito dell'intera procedura:

Analisi della situazione. Il consulente esamina la situazione debitoria e patrimoniale complessiva del cliente: debiti bancari, fiscali, contributivi, verso privati; asset immobiliari e mobiliari; flussi di reddito attuali e prospettici. Su questa base formula una diagnosi: il debitore ha i requisiti soggettivi per accedere al sovraindebitamento? Quale procedura è più adatta?

Scelta della procedura. La scelta tra ristrutturazione del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione dell'incapiente non è neutra: dipende dalla situazione specifica e ha implicazioni molto diverse sui tempi, sui costi, sull'esito e sulla vita futura del debitore. Il consulente conosce queste differenze e orienta la scelta in modo informato.

Raccolta e organizzazione della documentazione. Il fascicolo documentale che viene presentato all'OCC è il fondamento della procedura. Una documentazione incompleta o mal organizzata ritarda la procedura, crea problemi in fase istruttoria e può pregiudicare l'esito. Il consulente coordina la raccolta di tutti i documenti necessari e verifica che siano completi e corretti.

Costruzione della difesa della meritevolezza. Prima ancora che il Gestore rediga la relazione, il consulente prepara la storia debitoria documentata che supporta il riconoscimento della meritevolezza. Identifica eventuali criticità (atti dispositivi sospetti, debiti da omessi versamenti, documentazione lacunosa) e le gestisce proattivamente.

Assistenza durante la procedura. Una volta avviata la procedura formale, il consulente affianca il debitore nei rapporti con il Gestore della Crisi, con l'OCC e con il Tribunale. Risponde alle richieste di integrazioni documentali, gestisce i rapporti con i creditori, monitora l'andamento della procedura.


Perché il debitore non può "fare da solo"

Tecnicamente, nessuna norma impone al debitore di farsi assistere da un consulente nella fase preliminare. La legge prevede che l'istanza venga presentata all'OCC direttamente dal debitore. Nella pratica, tuttavia, procedere senza un consulente esperto è una scelta quasi sempre controproducente.

Le procedure di sovraindebitamento sono tecnicamente complesse. Il CCII e i suoi correttivi hanno introdotto una normativa articolata, con requisiti soggettivi e oggettivi precisi, eccezioni, condizioni ostative, termini processuali. La scelta sbagliata della procedura, una documentazione incompleta o un'istanza presentata nel momento sbagliato (ad esempio, quando ci sono atti dispositivi sospetti recenti) possono portare al rigetto.

Il Gestore della Crisi non è il consulente del debitore. È una figura imparziale che non può orientare il debitore nella scelta della procedura né costruire la sua difesa della meritevolezza. Se il debitore arriva all'OCC senza una preparazione adeguata, il Gestore troverà le lacune e le documenterà nella relazione.

I costi di un percorso mal impostato sono molto più alti del costo della consulenza. Un'istanza rigettata richiede di ricominciare da capo. Un piano non omologato significa mesi persi. Una meritevolezza non riconosciuta per documentazione carente, quando era pienamente riconoscibile con un dossier adeguato, è una sconfitta evitabile.


Come scegliere il consulente preliminare: criteri pratici

Non tutti i commercialisti e non tutti gli avvocati hanno la competenza specifica per assistere un debitore in una procedura di sovraindebitamento. Questi sono i criteri che rendono un professionista qualificato per questo ruolo:

Iscrizione all'Albo dei Gestori della Crisi. Un professionista iscritto conosce dall'interno le procedure, ha superato la formazione specifica prevista dal D.M. 202/2014 e aggiorna continuamente la propria preparazione. Questa iscrizione non è obbligatoria per svolgere la consulenza preliminare, ma è un segnale forte di competenza specifica nella materia.

Esperienza concreta in procedura. La teorica della norma è diversa dalla pratica delle procedure. Un professionista che ha seguito decine di procedure sa dove si incontrano i problemi reali, quali Tribunali hanno orientamenti specifici, come si gestiscono le situazioni atipiche.

Approccio integrato. Le procedure di sovraindebitamento toccano il diritto civile, il diritto tributario, il diritto processuale e la ragioneria. Un consulente che opera solo su uno di questi piani non può dare una valutazione completa.

Trasparenza sui costi. Il consulente preliminare ha diritto a un compenso per la propria attività, distinto da quello del Gestore della Crisi. Un professionista serio è trasparente sui costi fin dal primo incontro.


Il primo incontro: cosa aspettarsi e cosa portare

La prima consulenza serve a fare una diagnosi preliminare. Non è un impegno a procedere: è una valutazione professionale che consente di capire se il sovraindebitamento è la strada giusta e quale procedura potrebbe essere applicabile.

Per rendere il primo incontro produttivo, è utile portare:

  • un elenco dei principali debiti, con i creditori e gli importi approssimati
  • gli ultimi estratti conto bancari disponibili
  • le ultime dichiarazioni dei redditi o, per chi non presenta dichiarazione, gli ultimi cedolini paga
  • eventuali atti esecutivi ricevuti (ingiunzioni, pignoramenti, comunicazioni dall'agente della riscossione)
  • informazioni su eventuali immobili di proprietà (anche in quota)

Con queste informazioni di base, un consulente esperto è in grado di fornire in tempi rapidi una prima valutazione sulla percorribilità della procedura e sui passi successivi.


Domande frequenti

Posso scegliere il Gestore della Crisi che mi ha assistito come consulente?
No. Il Gestore nominato dall'OCC deve essere terzo e indipendente rispetto al debitore. Un professionista che ti ha assistito come consulente non può essere nominato Gestore della Crisi nella stessa procedura, perché verrebbe meno il requisito di indipendenza.

Il consulente preliminare può essere lo stesso professionista per anni?
Sì. Molti debitori scelgono di farsi assistere dallo stesso commercialista o avvocato per tutta la durata della procedura (che può durare anche 2–3 anni). La continuità professionale è un vantaggio: il consulente conosce la storia del cliente e può intervenire tempestivamente nelle fasi critiche.

Il costo del consulente preliminare rientra nelle spese prededucibili della procedura?
Il Correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024) ha introdotto la prededucibilità dei compensi dei legali che assistono il debitore per l'accesso alla procedura (art. 6, comma 1, lett. d) CCII). Questo significa che, nell'ambito della liquidazione controllata, i compensi del professionista che ha assistito il debitore nell'accesso alla procedura vengono soddisfatti con preferenza rispetto ai creditori ordinari.

Ho già presentato l'istanza all'OCC da solo. Posso ancora farmi assistere da un consulente?
Sì. Il consulente può intervenire in qualsiasi fase della procedura, anche dopo la nomina del Gestore. È ovviamente più efficace intervenire prima, ma non è mai troppo tardi per dotarsi di assistenza professionale.


Se stai valutando di accedere a una procedura di sovraindebitamento, il primo passo è una consulenza preliminare per verificare i requisiti e identificare la strada più adatta alla tua situazione. Puoi richiedere un primo appuntamento allo studio.


Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere informativo e non costituiscono parere legale o fiscale. Per una valutazione della situazione specifica è necessaria una consulenza professionale.

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