Torna al Blog
Crisi d'Impresa

Procedura familiare di sovraindebitamento: quando e come utilizzarla

Natalina Gatti12 min di lettura

Iscritta all'elenco Gestori dell'Organismo di Composizione della Crisi, ODCEC Roma


Marito e moglie con un mutuo in sofferenza, debiti su carte revolving intestate a entrambi, e cartelle esattoriali derivanti da un'attività artigiana condotta insieme. Oppure due conviventi che hanno firmato una fideiussione solidale per il canone di locazione di un immobile commerciale poi chiuso. Sono situazioni frequenti, e fino al 28 settembre 2024 richiedevano due procedure distinte, due OCC, due fascicoli, il doppio dei costi e dei tempi.

Le informazioni contenute nella presente guida hanno esclusivamente carattere informativo e divulgativo. Non costituiscono parere professionale fiscale, legale o contabile, né sostituiscono una consulenza specifica sul caso concreto. Le norme citate sono vigenti alla data di pubblicazione e potrebbero subire modifiche successive. L'autore declina ogni responsabilità per decisioni adottate senza preventiva verifica professionale. Prima di adottare qualsiasi decisione, ti raccomandiamo di verificare la tua situazione con un professionista qualificato. Prenota consulenza

Chi può accedere alla procedura familiare

L'art. 66 CCII, come modificato dal Correttivo-ter, definisce con precisione il perimetro soggettivo. Possono presentare istanza congiunta per la procedura familiare:

  • coniugi (anche in regime di separazione dei beni, se i debiti hanno origine comune)
  • parti di un'unione civile registrata
  • conviventi di fatto ai sensi della L. 76/2016
  • parenti entro il 4° grado (quindi fino a cugini di primo grado)
  • affini entro il 2° grado (suocero/suocera, cognato/cognata)

Il presupposto oggettivo imprescindibile è che i debiti abbiano origine comune: devono derivare da una fonte condivisa (gestione familiare comune, co-intestazione di contratti, fideiussioni reciproche, attività d'impresa condotta insieme) o essere strettamente connessi tra loro. Non è sufficiente che due familiari abbiano entrambi problemi di debiti: se le posizioni debitorie sono del tutto autonome e separate, la procedura familiare non è applicabile.


Cosa si intende per "indebitamento di origine comune"

Il concetto di origine comune è il perno della procedura e merita un approfondimento, perché è l'aspetto su cui più frequentemente sorgono dubbi in fase di valutazione preliminare.

Rientrano tipicamente nella casistica:

Mutuo cointestato. Due coniugi che hanno contratto solidalmente un mutuo ipotecario sulla prima casa e si trovano in ritardo con le rate hanno un debito di origine comune per eccellenza.

Fideiussioni incrociate. Uno dei coniugi ha garantito i debiti dell'altro per l'attività d'impresa, o entrambi hanno prestato fideiussione per il contratto di locazione commerciale della loro attività.

Debiti da gestione familiare. Spese condivise (utenze, fornitori, carte di credito familiari) che hanno generato debiti intestati formalmente a uno solo ma nella sostanza contratti nell'interesse della famiglia.

Attività artigiana o commerciale condotta in forma individuale da uno dei due, con l'altro come dipendente o collaboratore di fatto. In questo caso il Giudice valuta la reale origine dei debiti.

Non rientrano invece nella casistica: debiti di uno dei coniugi derivanti da attività svolta del tutto autonomamente prima del matrimonio, debiti di gioco o personali senza connessione con la vita familiare, debiti professionali di uno dei coniugi verso i propri clienti.


Vantaggi concreti della procedura familiare

Riduzione dei costi. Con una sola procedura si paga un solo acconto forfetario all'OCC (tipicamente €300–400 + IVA), un solo compenso al Gestore della Crisi, un solo procedimento giudiziario. In una procedura separata, questi costi si moltiplicano per il numero dei componenti.

Unicità del piano. Il piano di ristrutturazione o il concordato minore vengono costruiti su base familiare complessiva, tenendo conto dell'intera situazione patrimoniale e reddituale del nucleo. Questo consente di ottimizzare la proposta ai creditori e di evitare conflitti tra le procedure individuali.

Sospensione simultanea delle azioni esecutive. Con il deposito dell'unica istanza, la sospensione delle azioni esecutive copre simultaneamente il patrimonio di tutti i componenti che partecipano alla procedura.

Semplificazione documentale. Invece di duplicare la raccolta di documenti (estratti conto, visure, storia debitoria), gran parte della documentazione viene acquisita una volta sola e condivisa nel fascicolo unico.


Come si avvia: iter pratico

La procedura familiare segue lo stesso iter delle procedure individuali, con alcune specificità.

Fase 1: Analisi preliminare congiunta. Il commercialista o il professionista che assiste la famiglia analizza la situazione patrimoniale e debitoria di tutti i componenti che intendono accedere alla procedura. È in questa fase che si verifica l'origine comune dei debiti e si individua la procedura più adatta (ristrutturazione del consumatore se tutti i componenti sono consumatori, concordato minore se almeno uno è professionista o imprenditore minore, liquidazione controllata se non vi sono risorse per sostenere un piano).

Fase 2: Istanza congiunta all'OCC. L'istanza viene presentata congiuntamente da tutti i componenti che partecipano alla procedura all'OCC territorialmente competente. L'OCC nomina un unico Gestore della Crisi.

Fase 3: Redazione del piano familiare. Il Gestore predispone un'unica relazione sulla situazione patrimoniale complessiva del nucleo e un piano unitario che tiene conto delle risorse e delle obbligazioni di tutti i componenti.

Fase 4: Deposito e omologa. Il Giudice esamina la proposta e, se ricorrono i presupposti, la omologa. La sospensione delle azioni esecutive opera per tutti i componenti dalla data del decreto.


Procedura familiare e separazione coniugale in corso

Un caso delicato, che si verifica con una certa frequenza, è quello di coniugi con indebitamento comune che stanno attraversando una separazione o un divorzio. La procedura familiare rimane in linea di principio accessibile, ma richiede che entrambi i coniugi manifestino la volontà di partecipare e cooperino nella raccolta documentale e nella costruzione del piano.

Quando il conflitto coniugale è tale da rendere impossibile questa cooperazione, la procedura familiare diventa impraticabile e si torna alle procedure individuali parallele. In questi casi è fondamentale un coordinamento tra il professionista che gestisce la crisi finanziaria e i legali che seguono la separazione, per evitare che le due procedure si ostacolino a vicenda.


Procedura familiare e debiti con l'Agenzia delle Entrate

I debiti fiscali e contributivi possono essere inclusi nella procedura familiare come qualsiasi altro debito, a condizione che abbiano origine comune. Il caso più frequente è quello di coniugi titolari di una ditta individuale o di una piccola società, con debiti verso l'Erario derivanti dalla gestione comune. In questi casi, i debiti fiscali intestati a uno solo dei coniugi possono comunque essere inclusi nella procedura familiare se dimostrano origine dalla gestione condivisa.

I debiti fiscali personali (IRPEF su redditi individuali non connessi all'attività familiare) non rientrano nella procedura familiare e vanno gestiti nell'ambito della posizione individuale del singolo coniuge.


Cosa succede se uno dei componenti non vuole aderire

La procedura familiare è volontaria: nessun componente della famiglia può essere obbligato ad aderire. Se uno dei coniugi vuole accedere alla procedura e l'altro no, si procede con la procedura individuale del primo. Questo non impedisce all'altro coniuge di avviare successivamente una propria procedura individuale.

Va però considerato che, se i debiti sono solidali, la procedura del singolo coniuge non libera automaticamente l'altro dalla responsabilità verso i creditori. I creditori possono continuare ad agire sul patrimonio del coniuge che non ha aderito. Per questa ragione, quando i debiti sono solidali, è quasi sempre conveniente valutare la procedura congiunta.


Domande frequenti

Conviventi di fatto non registrati possono accedere alla procedura familiare?
La norma fa riferimento ai conviventi di fatto ai sensi della L. 76/2016. La convivenza "di fatto" in senso sociologico non registrata non è sufficiente: occorre la dichiarazione anagrafica di convivenza o la dichiarazione all'anagrafe del comune di residenza.

In una procedura familiare, ogni componente può scegliere una procedura diversa?
No. La procedura familiare è unitaria: si sceglie un unico strumento che deve essere applicabile a tutti i componenti. Se le situazioni soggettive sono diverse (es. uno è consumatore, l'altro è imprenditore minore), occorre individuare lo strumento che copra entrambi o valutare procedure separate.

La procedura familiare è disponibile anche per i genitori che hanno garantito i debiti del figlio?
Sì, se i genitori rientrano nei gradi di parentela previsti (entro il 4°) e i debiti derivanti dalla fideiussione hanno origine comune con la gestione familiare. La fattispecie va comunque valutata caso per caso.

Quali documenti aggiuntivi servono rispetto a una procedura individuale?
Oltre alla documentazione individuale di ciascun componente, è necessario dimostrare l'origine comune dei debiti: contratti cointestati, estratti conto condivisi, atti notarili, dichiarazioni dei redditi del nucleo familiare, certificato di stato di famiglia o di convivenza.


Se la tua situazione coinvolge più componenti del nucleo familiare, è opportuno valutare fin dalla prima consulenza se la procedura familiare è applicabile. Puoi richiedere una valutazione preliminare allo studio.


Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere informativo e non costituiscono parere legale o fiscale. Per una valutazione della situazione specifica è necessaria una consulenza professionale.

Richiedi una consulenza

Contattaci per una valutazione personalizzata della tua situazione fiscale e delle opportunità di finanziamento disponibili.

Prenota consulenza

Il presente sito non costituisce testata giornalistica ai sensi della L. 62/2001 e non è soggetto all'obbligo di registrazione presso il Tribunale. I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa.