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Controllo Finanziario

Responsabilità degli amministratori per assetti inadeguati

Salvatore Della Corte14 min di lettura

Iscritta all'elenco Gestori dell'Organismo di Composizione della Crisi, ODCEC Roma


Se hai digitato responsabilità amministratori adeguati assetti o cosa rischio se non ho gli assetti, stai cercando di capire quanto sia concreto il rischio legato all'art. 2086 c.c. oppure stai cercando di spiegarlo a un cliente che ancora non prende sul serio questo obbligo. La risposta che segue è basata su quello che i Tribunali stanno effettivamente decidendo, non su quello che la norma dice in astratto.

Le informazioni contenute nella presente guida hanno esclusivamente carattere informativo e divulgativo. Non costituiscono parere professionale fiscale, legale o contabile, né sostituiscono una consulenza specifica sul caso concreto. Le norme citate sono vigenti alla data di pubblicazione e potrebbero subire modifiche successive. L'autore declina ogni responsabilità per decisioni adottate senza preventiva verifica professionale. Prima di adottare qualsiasi decisione, ti raccomandiamo di verificare la tua situazione con un professionista qualificato. Prenota consulenza

1. La mala gestio da assetti inadeguati: cos'è e perché conta

Partiamo dal principio. L'art. 2086 c.c. impone agli amministratori di società un obbligo di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati. Non è una raccomandazione. Non è un suggerimento di buona governance. È un dovere giuridico la cui violazione è sanzionata.

Il punto che molti sottovalutano è che questo dovere non scatta solo quando l'impresa è già in crisi. Gli assetti devono esistere sempre, indipendentemente dall'andamento economico. Servono anche nelle fasi positive, perché è nelle fasi positive che si preparano le fondamenta per resistere alle fasi negative.

La giurisprudenza più recente ha qualificato la mancata adozione di assetti adeguati come grave atto di mala gestio: una condotta dell'organo amministrativo che viola i doveri di corretta gestione e che espone l'amministratore a responsabilità civile nei confronti della società, dei creditori sociali e dei terzi.

Capire cosa vuol dire "grave" in questo contesto è importante. I giudici non stanno sanzionando chi ha assetti imperfetti. Stanno sanzionando chi non ha assetti del tutto, o chi ha strutture di monitoraggio così carenti da essere del tutto inidonee a intercettare segnali di difficoltà. La proporzionalità rimane: una SRL con due dipendenti non può avere lo stesso sistema di una SpA manifatturiera. Ma qualcosa di strutturato e documentato deve esserci.


2. La revoca dell'organo amministrativo: il caso Catanzaro e gli altri

La pronuncia che ha fatto più discutere è il decreto del Tribunale di Catanzaro del 6 febbraio 2024. Il giudice ha stabilito che l'inottemperanza all'obbligo di istituire adeguati assetti può condurre alla revoca dell'organo amministrativo a prescindere dalla sussistenza di una situazione di difficoltà economica o finanziaria della società e anche in assenza di un pregiudizio concreto e attuale.

Questo è il punto che devi leggere due volte. L'impresa può andare benissimo: utili in crescita, nessun debito scaduto, clienti soddisfatti. Se l'amministratore non ha istituito gli assetti, il Tribunale può rimuoverlo. Non perché abbia causato un danno, ma perché ha violato un obbligo di legge che esiste indipendentemente dall'andamento aziendale.

La conseguenza pratica della revoca è la nomina di un amministratore giudiziario da parte del Tribunale. Che prende il controllo dell'impresa, spesso con effetti dirompenti sulla gestione corrente, sui rapporti con i clienti e con le banche.

Non è un caso isolato. Stanno emergendo pronunce simili anche in altri Tribunali. Il trend è chiaro: i giudici stanno usando l'art. 2409 c.c. (denunzia di gravi irregolarità) per imporre il rispetto dell'art. 2086 c.c. anche in assenza di crisi conclamata.


3. Le azioni di responsabilità in caso di insolvenza

Il rischio si amplifica enormemente quando l'impresa finisce in insolvenza. In quel caso, le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori diventano quasi automatiche.

Il meccanismo è questo. Quando un'impresa viene ammessa alla liquidazione giudiziale (ex fallimento), il curatore ha il compito di verificare se gli amministratori hanno gestito l'impresa correttamente. Tra le prime verifiche che effettua c'è proprio quella sugli assetti: l'impresa aveva un sistema di monitoraggio adeguato? I segnali di crisi sono stati intercettati tempestivamente? L'organo amministrativo si è attivato senza indugio quando è emerso il problema?

Se la risposta è no, il ragionamento giuridico è il seguente: con assetti adeguati, la crisi sarebbe stata rilevata prima. Rilevata prima, ci sarebbe stato margine per intervenire con strumenti meno traumatici (composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo). L'intervento tempestivo avrebbe limitato il danno ai creditori. Il danno eccedente, quello che si è prodotto per il ritardo, è causalmente imputabile all'amministratore che non si è dotato degli strumenti necessari.

Questo non è uno scenario teorico. È esattamente l'impostazione che curatori e tribunali stanno adottando nella pratica, con un aumento significativo delle azioni di responsabilità nei confronti degli ex amministratori di imprese insolventi.

La Cassazione, con la sentenza n. 2172 del 24 gennaio 2023, ha confermato questa linea: la Corte d'Appello di Venezia aveva ritenuto atto di mala gestio l'acquisto di un ramo d'azienda indebitato senza adeguati assetti organizzativi. La Cassazione ha confermato che il nesso causale tra l'assenza di assetti e il danno prodotto era correttamente individuato.


4. La perdita della responsabilità limitata

Questo è il rischio che spaventa di più gli amministratori, e giustamente.

La responsabilità limitata è il principale vantaggio della forma societaria: le obbligazioni della società ricadono sul patrimonio della società, non su quello personale dei soci o degli amministratori. È questo che distingue una SRL da una ditta individuale.

Ma la responsabilità limitata non è assoluta. Può essere superata quando l'amministratore ha agito con dolo o colpa grave. E la gestione di un'impresa senza assetti adeguati, ignorando segnali di crisi che avrebbe dovuto rilevare, può essere qualificata come colpa grave.

Cosa significa in pratica? Che un creditore della società insolvente, dimostrando che l'amministratore ha violato gravemente i propri doveri (incluso quello dell'art. 2086 c.c.), può agire direttamente sul patrimonio personale dell'amministratore per recuperare il proprio credito. Casa, conti correnti personali, auto, investimenti: tutto può essere aggredito.

La casistica non è ancora vastissima, ma il trend giurisprudenziale va nella direzione di una crescente responsabilizzazione personale degli amministratori. Chi non si adegua sta accettando consapevolmente un rischio patrimoniale personale molto rilevante.


5. Il rischio specifico per i sindaci e i revisori

Un aspetto spesso trascurato: la responsabilità per assetti inadeguati non riguarda solo gli amministratori. Riguarda anche i sindaci e, dopo il Correttivo-ter, i revisori legali.

L'art. 2403 c.c. impone al collegio sindacale di vigilare sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili della società. Se il collegio sindacale non vigila, o vigila e non segnala le carenze rilevate, condivide la responsabilità con l'organo amministrativo.

Il Correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024) ha introdotto un obbligo analogo per il revisore legale all'art. 25-octies CCII: quando rileva segnali di crisi o insolvenza nell'esercizio della revisione, deve informare per iscritto l'organo amministrativo. Se non lo fa, è responsabile.

Il punto delicato riguarda la casistica più frequente nelle PMI: la SRL che ha optato, ai sensi dell'art. 2477, comma 2, c.c., per la nomina di un revisore legale in luogo del collegio sindacale. In questo caso, il revisore assorbe entrambe le funzioni e deve soddisfare entrambi gli obblighi.

Questo significa che il commercialista che svolge funzioni di revisore legale per una piccola SRL ha un rischio professionale diretto collegato all'adeguatezza degli assetti del suo cliente. Se gli assetti sono inadeguati e il revisore non ha segnalato la carenza, è esposto a responsabilità anche quando l'impresa va in crisi per ragioni che apparentemente non hanno nulla a che fare con la sua attività di revisione.


6. Cosa scrivere nella relazione sulla gestione del bilancio

Ogni anno, in fase di approvazione del bilancio, gli amministratori si trovano di fronte a una scelta scomoda: cosa dichiarare nella relazione sulla gestione riguardo agli adeguati assetti?

La risposta dipende dalla situazione reale, ma ci sono tre possibilità concrete.

Dichiarazione positiva. L'amministratore dichiara che la società ha istituito adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili ai sensi dell'art. 2086 c.c. e dell'art. 3 CCII. Questa dichiarazione è un atto pubblico. Se non corrisponde al vero, l'amministratore si espone a responsabilità per dichiarazione mendace in atto pubblico, oltre che alle responsabilità civili già descritte.

Dichiarazione negativa. L'amministratore dichiara che la società non ha ancora istituito gli assetti adeguati. È la scelta più onesta quando gli assetti non ci sono, ma è la più rischiosa: è una confessione pubblica di violazione di un obbligo di legge, con tutte le conseguenze del caso.

Silenzio o omissione. Non dichiarare nulla sugli assetti nella relazione sulla gestione. In teoria non è espressamente vietato per le imprese che non redigono la relazione sulla gestione in forma obbligatoria. Nella pratica, l'omissione può essere interpretata come ammissione implicita di inadeguatezza, soprattutto in caso di successive contestazioni.

La soluzione corretta è una sola: avere assetti realmente adeguati, documentarli, e dichiararlo nella relazione sulla gestione. Il momento migliore per adeguarsi è ora, prima del deposito del bilancio 2025.

Se stai per depositare il bilancio 2025 e non sei sicuro di cosa dichiarare, puoi richiedere una valutazione preliminare allo studio.


7. Come documentare gli assetti per ridurre il rischio

Diciamoci una cosa importante: il rischio non si azzera mai completamente. Ma si riduce drasticamente se l'amministratore può dimostrare di aver fatto tutto ciò che la norma richiede.

Il principio giuridico che guida i tribunali in questo ambito è la business judgment rule: i giudici non sindacano il merito delle scelte gestionali, ma verificano se quelle scelte sono state fatte con le informazioni adeguate e con la diligenza richiesta dalla carica. Un amministratore che ha adottato assetti adeguati, ha ricevuto informazioni corrette e si è attivato tempestivamente può difendersi anche se l'impresa è poi fallita. Un amministratore che non aveva assetti non ha nessuna difesa.

La documentazione minima che ogni amministratore dovrebbe avere comprende: il documento descrittivo degli assetti adottati (chi fa cosa, con quali strumenti, con quale frequenza), i report periodici prodotti dal sistema (budget, analisi degli scostamenti, proiezioni di tesoreria), le delibere assembleari o consiliari che attestano le discussioni sullo stato economico-finanziario dell'impresa, e, se sono stati rilevati segnali di difficoltà, le comunicazioni scritte agli organi societari e le iniziative adottate di conseguenza.

Non è burocrazia fine a sé stessa. È la prova che l'amministratore ha svolto il proprio dovere. Prova che può fare la differenza tra la responsabilità patrimoniale personale e l'assoluzione.


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