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Revisione Legale

Revisore legale e allerta interna: obblighi art. 25-octies CCII

Natalina Gatti13 min di lettura

Iscritta all'elenco Gestori dell'Organismo di Composizione della Crisi, ODCEC Roma


Se hai digitato art. 25-octies CCII revisore legale, obbligo segnalazione crisi revisore o allerta interna codice della crisi, stai cercando di capire cosa cambia concretamente per il revisore legale dopo il Correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024). Stai cercando di capire quando scatta l'obbligo, come va adempiuto correttamente e, soprattutto, come ci si tutela dalla responsabilità professionale in caso di mancata segnalazione. Questo articolo offre una risposta precisa e operativa, non solo normativa.

Le informazioni contenute nella presente guida hanno esclusivamente carattere informativo e divulgativo. Non costituiscono parere professionale fiscale, legale o contabile, né sostituiscono una consulenza specifica sul caso concreto. Le norme citate sono vigenti alla data di pubblicazione e potrebbero subire modifiche successive. L'autore declina ogni responsabilità per decisioni adottate senza preventiva verifica professionale. Prima di adottare qualsiasi decisione, ti raccomandiamo di verificare la tua situazione con un professionista qualificato. Prenota consulenza

1. Il sistema dell'allerta interna prima e dopo il Correttivo-ter

Per capire l'importanza del Correttivo-ter su questo punto, bisogna fare un passo indietro.

Il Codice della Crisi nella sua versione originaria del 2019 aveva costruito un sistema di allerta basato su due pilastri: l'allerta interna (segnalazioni dell'organo di controllo) e l'allerta esterna (segnalazioni dei creditori pubblici qualificati verso un organismo centralizzato, l'OCRI). Il secondo pilastro non è mai entrato in vigore. L'OCRI non è mai stato operativo. Il sistema di allerta esterna è stato completamente riformato.

L'allerta interna, invece, è rimasta ed è stata rafforzata. Il Correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024), in vigore dal 28 settembre 2024, ha modificato l'art. 25-octies CCII introducendo una novità importante: l'obbligo di segnalazione, che prima riguardava solo l'organo di controllo, è stato esteso anche al revisore legale dei conti.

Questo cambiamento ha conseguenze molto rilevanti per i commercialisti che svolgono funzioni di revisione legale nelle PMI italiane, che sono centinaia di migliaia.


2. Chi ha l'obbligo di segnalazione: organo di controllo e revisore legale

L'art. 25-octies CCII, dopo il Correttivo-ter, stabilisce che hanno l'obbligo di segnalazione:

  • il collegio sindacale (o il sindaco unico)
  • il revisore legale dei conti (persona fisica o società di revisione)
  • il comitato per il controllo sulla gestione nelle SpA con sistema monistico

La novità è il revisore legale. Prima del Correttivo-ter, il revisore non era soggetto all'obbligo di segnalazione ai sensi dell'art. 25-octies: poteva, ma non doveva. Ora deve.

La logica è comprensibile. Il revisore legale, nell'esercizio della sua attività, ha accesso a informazioni finanziarie approfondite sull'impresa revisionata. Vede i dati contabili, analizza la continuità aziendale, verifica la correttezza delle rappresentazioni contabili. È uno dei soggetti meglio posizionati per rilevare i segnali di crisi in una fase precoce.

Ignorare questa posizione privilegiata, continuando a fare revisione senza alcun obbligo di segnalazione, avrebbe creato un'asimmetria pericolosa nel sistema. Il Correttivo-ter ha colmato questa lacuna.


3. Quando scatta l'obbligo: i presupposti concreti

L'art. 25-octies CCII non impone una segnalazione preventiva o generica. Stabilisce che l'organo di controllo e il revisore devono segnalare quando, nell'esercizio delle rispettive funzioni, rilevino la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di composizione negoziata della crisi.

Cosa significa rilevare questi presupposti? Significa rilevare una situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l'insolvenza ma in cui il risanamento sia ancora ragionevolmente perseguibile (art. 12, comma 1, CCII).

In termini pratici, i presupposti sono rilevabili quando il revisore, nel corso della sua attività, si imbatte in uno o più dei seguenti elementi:

  • il giudizio sulla continuità aziendale (going concern) secondo il principio ISA Italia 570 è incerto o negativo
  • gli indicatori finanziari mostrano segnali di allerta significativi (DSCR prospettico sotto 1, PFN/EBITDA sopra 5-7, perdite reiterate che erodono il patrimonio netto)
  • esistono debiti scaduti rilevanti verso l'erario, l'INPS, l'INAIL o verso fornitori strategici
  • l'accesso al credito bancario si è deteriorato o è stato revocato
  • sono stati ricevuti segnali dell'art. 25-novies dai creditori pubblici qualificati

Non è necessario che tutti questi elementi siano presenti simultaneamente. La valutazione è complessiva e richiede giudizio professionale. Ma quando gli elementi segnalati emergono nel corso dell'attività di revisione, il revisore non può ignorarli.


4. Come deve essere fatta la segnalazione: forma, contenuto, termini

La segnalazione prevista dall'art. 25-octies CCII ha caratteristiche formali precise che non possono essere ignorate.

Forma. La segnalazione deve essere fatta in forma scritta. Una comunicazione orale al presidente del CdA o all'amministratore unico non soddisfa l'obbligo. Deve esserci un documento: lettera, PEC, verbale sottoscritto. L'obbligo di forma scritta non è un formalismo burocratico: è la prova che la segnalazione è stata fatta, con quale contenuto e in quale data.

Contenuto. La segnalazione deve essere motivata: non basta scrivere "ci sono problemi". Bisogna indicare quali elementi hanno determinato la rilevazione (quali indicatori, quali anomalie contabili, quali informazioni ottenute nel corso dell'attività di revisione) e perché il revisore ritiene che ricorrano i presupposti per la composizione negoziata.

Termine per la risposta. La segnalazione deve contenere la fissazione di un termine, non superiore a 30 giorni, entro cui l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative che intende intraprendere. Questo termine è perentorio: non è una raccomandazione ma un elemento formale della segnalazione.

Destinatario. La segnalazione va indirizzata all'organo amministrativo (CdA o amministratore unico), non ai soci né a soggetti esterni. È un meccanismo interno: prima si dà all'amministratore la possibilità di rispondere e di agire, poi, se non agisce, si procede con le misure successive.


5. Cosa succede se l'amministratore non risponde o non agisce

Il meccanismo previsto dall'art. 25-octies non si esaurisce con la segnalazione. Stabilisce una sequenza di passi obbligatori.

Se l'organo amministrativo, entro il termine fissato, non risponde alla segnalazione o risponde in modo non satisfattivo (senza indicare le iniziative concrete che intende adottare), l'organo di controllo, e ora anche il revisore, ha un'ulteriore opzione: la denuncia al Tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c. per gravi irregolarità nella gestione.

Questo è un atto molto serio, con conseguenze potenzialmente dirompenti per la vita societaria: il Tribunale può nominare un amministratore giudiziario, può disporre la revoca degli amministratori, può avviare un'ispezione della gestione. Non è una misura da attivare leggermente. Ma è una misura che il revisore e l'organo di controllo possono, e in certi casi devono, attivare.

La domanda pratica che ogni revisore deve porsi, di fronte a un organo amministrativo che ignora la segnalazione, è: sono disposto ad attivare il meccanismo dell'art. 2409? Se la risposta è no perché il cliente è importante o perché temo le conseguenze sul mandato, sto creando un rischio professionale enorme per me stesso. Perché se l'impresa va in crisi e si dimostra che avevo segnalato ma non avevo dato seguito, la mia posizione di fronte al giudice è molto difficile da difendere.


6. Il rischio di responsabilità per il revisore che non segnala

Questa è la domanda che ogni revisore legale dovrebbe avere in testa quando rivede un bilancio con elementi critici.

Prima del Correttivo-ter, il revisore che non segnalava era in una posizione grigia: c'era un obbligo morale e professionale, ma non una norma esplicita che lo obbligasse. Dopo il Correttivo-ter, la norma esplicita c'è. Il revisore che rileva i presupposti per la composizione negoziata e non segnala violando il dettato dell'art. 25-octies CCII è responsabile.

Le conseguenze potenziali includono: responsabilità disciplinare verso il Registro dei Revisori Legali (il MEF può applicare sanzioni fino alla cancellazione dall'albo), responsabilità civile verso la società revisionata o verso i creditori per i danni causati dal ritardo nell'emersione della crisi, responsabilità penale in casi estremi se il mancato adempimento dell'obbligo di segnalazione ha contribuito a aggravare la crisi.

Non è uno scenario teorico. È la direzione in cui si sta muovendo la giurisprudenza, che ha già affermato la responsabilità del sindaco non vigilante. Il revisore che dopo il Correttivo-ter non applica gli stessi standard è esposto agli stessi rischi.


7. La situazione della SRL con revisore in luogo del collegio sindacale

Questa è la casistica che riguarda la gran parte dei commercialisti che svolgono revisione legale in Italia.

Le SRL al di sopra di determinati parametri (art. 2477 c.c.) sono obbligate a nominare un organo di controllo. Possono nominare un collegio sindacale oppure, opzione molto diffusa nella pratica, un revisore legale in sostituzione del collegio sindacale.

Quando la SRL ha nominato un revisore legale in luogo del collegio sindacale, quel revisore assorbe entrambe le funzioni: svolge la revisione contabile e, ai sensi dell'art. 2477, comma 3, c.c., esercita anche le funzioni dell'organo di controllo.

Questo significa che il revisore della SRL ha l'obbligo di segnalazione sia come revisore legale (art. 25-octies CCII, dopo il Correttivo-ter) sia come organo di controllo (art. 25-octies CCII, nella sua formulazione originaria). L'obbligo è doppiamente fondato.

La conseguenza pratica è che il commercialista che svolge questa funzione, spesso per molti clienti contemporaneamente, deve strutturare la propria attività in modo da incorporare sistematicamente la valutazione dei presupposti dell'art. 25-octies nel proprio processo di revisione. Non può farlo a posteriori, dopo che la crisi è emersa. Deve farlo nel corso della revisione ordinaria, con strumenti e checklist strutturate.


8. Come documentarsi per tutelarsi

La difesa migliore per il revisore che ha svolto correttamente il proprio dovere è la documentazione. Vediamo cosa serve.

Carta di lavoro sulla valutazione della going concern. Ogni incarico di revisione deve includere una valutazione esplicita della continuità aziendale secondo l'ISA Italia 570. Questa valutazione deve essere documentata nella carta di lavoro, aggiornata con i dati più recenti, e deve concludere con un giudizio esplicito.

Analisi degli indicatori di allerta. Nel corso della revisione, il revisore dovrebbe includere esplicitamente tra le proprie procedure l'analisi degli indicatori previsti dall'art. 3, comma 4, CCII e dall'art. 25-novies CCII. Questa analisi va documentata e conservata nel fascicolo di revisione.

Segnalazione scritta se emergono presupposti. Se l'analisi porta a rilevare i presupposti dell'art. 25-octies, la segnalazione va fatta per iscritto immediatamente. Il testo della segnalazione deve essere conservato con prova di consegna (PEC, ricevuta firmata).

Documentazione della risposta dell'amministratore. Qualunque sia la risposta dell'amministratore, scritta o verbale, va messa a verbale e conservata. Se la risposta è verbale, va seguito un promemoria scritto ("come ci siamo detti nel corso della riunione del...").

Aggiornamento dell'incarico. L'incarico di revisione dovrebbe essere strutturato in modo da includere esplicitamente le verifiche previste dagli artt. 25-octies e 25-novies CCII tra le procedure obbligatorie. Questo dà coerenza al processo e dimostra che la valutazione era sistematica, non occasionale.

Per approfondire questi aspetti nel contesto della tua specifica attività di revisione, o per strutturare un processo di valutazione adeguato per le SRL che assisti, puoi richiedere una consulenza allo studio.


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