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Crisi d'Impresa

Ristrutturazione dei debiti del consumatore: documenti necessari

Natalina Gatti10 min di lettura

Iscritta all'elenco Gestori dell'Organismo di Composizione della Crisi, ODCEC Roma


La ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67–73 CCII) è la procedura di sovraindebitamento più utilizzata in Italia, perché intercetta la categoria più ampia di debitori: le persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi personali, familiari o domestici. Ma tra il sapere che la procedura esiste e riuscire ad accedervi con successo ci sono molti passaggi tecnici che i testi normativi non chiariscono e che la casistica pratica rivela nel dettaglio.

Le informazioni contenute nella presente guida hanno esclusivamente carattere informativo e divulgativo. Non costituiscono parere professionale fiscale, legale o contabile, né sostituiscono una consulenza specifica sul caso concreto. Le norme citate sono vigenti alla data di pubblicazione e potrebbero subire modifiche successive. L'autore declina ogni responsabilità per decisioni adottate senza preventiva verifica professionale. Prima di adottare qualsiasi decisione, ti raccomandiamo di verificare la tua situazione con un professionista qualificato. Prenota consulenza

La documentazione: cosa serve davvero (e cosa spesso manca)

La raccolta documentale è la fase che richiede più tempo e che più frequentemente causa ritardi nella procedura. Il fascicolo che viene presentato all'OCC deve essere completo fin dall'inizio: lacune documentali costringono il Gestore a sospendere l'istruttoria e a richiedere integrazioni, allungando i tempi di settimane o mesi.

Documenti identitari e anagrafici. Documento d'identità in corso di validità, codice fiscale, stato di famiglia, certificato di residenza. Se il debitore è separato o divorziato, copia della sentenza o del verbale di separazione con indicazione degli accordi patrimoniali e degli eventuali obblighi di mantenimento.

Documentazione reddituale. Ultime tre buste paga (o pensione) e Certificazione Unica dell'anno precedente. Se il debitore è disoccupato, documentazione del trattamento di disoccupazione o NASpI, o dichiarazione di inattività. Se ha redditi da locazione o altri redditi diversi da lavoro dipendente, documentazione specifica. Le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni sono sempre necessarie.

Documentazione patrimoniale. Visura catastale di tutti gli immobili intestati al debitore (anche in quota), anche quelli locati o inutilizzati. Estratti del conto corrente degli ultimi 12 mesi per tutti i conti intestati o cointestati. Copia degli ultimi rendiconti di investimenti, polizze vita con valore di riscatto, fondi pensione. Libretto di circolazione di veicoli intestati. Eventuale documentazione di quote societarie o partecipazioni.

Documentazione debitoria. Copia di tutti i contratti di finanziamento in essere (mutuo, prestito personale, cessione del quinto, carte revolving, prestiti tra privati). Estratti di tutte le posizioni debitorie: saldo attuale, piano di ammortamento, rate scadute. Estratto di ruolo aggiornato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (cartelle, avvisi di addebito INPS). Ingiunzioni, decreti ingiuntivi, sentenze che accertano crediti nei confronti del debitore. Eventuali atti esecutivi (pignoramenti, ipoteche giudiziali, fermi amministrativi).

Il documento più spesso mancante: l'estratto di ruolo completo. L'estratto di ruolo aggiornato deve essere richiesto all'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Dal 2023 il debitore può ottenerlo tramite il portale online con accesso SPID o CIE, oppure tramite il proprio consulente con delega. È un documento fondamentale che molti debitori non hanno mai visto: contiene tutti i carichi affidati all'agente della riscossione, incluse cartelle di anni fa dimenticate ma ancora attive.


Casi limite sulla qualificazione di "consumatore"

Il requisito soggettivo della qualifica di consumatore è il primo filtro della procedura. Non tutti i debitori persona fisica sono consumatori ai fini del CCII: il consumatore è chi ha contratto debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale. Questo genera casi dubbi frequenti.

Il professionista con debiti misti. Un medico, un avvocato o un commercialista ha debiti sia professionali (con fornitori dello studio, verso l'Ordine, per leasing di attrezzature) sia personali (mutuo casa, prestito auto personale, carte di credito personali). In questo caso, la qualifica di consumatore si applica solo ai debiti di natura personale: la procedura di ristrutturazione del consumatore può essere avviata solo se i debiti "personali" sono separabili e identificabili rispetto a quelli professionali. Se i debiti sono inestricabilmente misti, la procedura applicabile è il concordato minore.

L'ex imprenditore. Chi ha cessato l'attività d'impresa e ha debiti residui da quella attività non è un consumatore per quei debiti, anche se oggi non esercita più alcuna attività. Per i debiti professionali o d'impresa dell'ex attività, la procedura applicabile è il concordato minore o la liquidazione controllata. Se ha anche debiti personali contratti dopo la cessazione, può accedere alla ristrutturazione del consumatore per questi ultimi.

Il socio di snc, sas o sapa. Il Correttivo-ter ha chiarito che il socio illimitatamente responsabile di una società di persone può accedere alla ristrutturazione del consumatore per le obbligazioni assunte per scopi estranei all'attività d'impresa, anche se è illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali. Non si tratta di un accesso automatico per tutti i debiti: i debiti derivanti dalla responsabilità illimitata per le obbligazioni della società non sono debiti "del consumatore" ai fini della procedura.

Il pensionato con ex attività artigiana. Chi è oggi pensionato ma ha debiti residui da un'attività artigiana esercitata in passato si trova in una posizione mista analoga a quella dell'ex imprenditore. I debiti dell'attività artigiana cessata vanno trattati con le procedure non-consumatore, i debiti personali con la ristrutturazione del consumatore.

Il fideiussore per i debiti del coniuge imprenditore. La persona fisica che ha prestato fideiussione per i debiti d'impresa del coniuge, senza esercitare essa stessa attività d'impresa, ha contratto un'obbligazione per scopi che, secondo la giurisprudenza prevalente, non sono estranei alla gestione familiare se la fideiussione era funzionale al sostentamento della famiglia. La questione è aperta e le pronunce dei Tribunali non sono uniformi: in alcune giurisdizioni la fideiussione prestata nell'interesse familiare consente di mantenere la qualifica di consumatore, in altre no.


Il piano: quanto deve pagare il consumatore?

La ristrutturazione dei debiti del consumatore non impone un importo minimo di soddisfacimento dei creditori. Il piano può prevedere il pagamento parziale, anche molto ridotto, dei debiti, purché il Giudice lo ritenga più conveniente per i creditori rispetto alla liquidazione controllata.

Questo significa che il parametro non è "quanto è giusto pagare" ma "quanto otterrebbero i creditori se si liquidasse tutto ciò che il debitore possiede". Se il debitore non ha beni liquidabili significativi e un reddito appena sufficiente al sostentamento, il piano può prevedere pagamenti molto ridotti (o nulli in certi periodi) e ugualmente essere omologato.

Il piano deve comunque essere sostenibile: il debitore deve poter effettuare i pagamenti previsti senza compromettere le spese necessarie al mantenimento suo e della famiglia. Il Giudice verifica questa sostenibilità sulla base dei dati reddituali.


La prima casa: si può salvare?

La tutela della prima casa è uno degli obiettivi più frequenti dei debitori che accedono alla ristrutturazione. Il Correttivo-ter ha rafforzato questa tutela introducendo la possibilità di includere nel piano il rimborso delle rate ipotecarie scadute, previa autorizzazione del Giudice.

In pratica: se il debitore è in ritardo con le rate del mutuo sulla prima casa e la banca ha avviato o sta per avviare l'esecuzione sull'immobile, il piano di ristrutturazione può prevedere il recupero delle rate arretrate e la ripresa del pagamento regolare delle rate future. Il Giudice autorizza questa soluzione se ritiene che il piano sia sostenibile e che il valore dell'immobile non superi significativamente il debito residuo.

Non è una garanzia automatica: il piano deve essere credibile e il Giudice deve ritenere questa soluzione nel complesso conveniente per i creditori. Ma è una tutela reale che nella pratica ha consentito a molte famiglie di uscire dalla crisi senza perdere l'abitazione.


Cosa succede ai debiti verso privati

I debiti verso privati (prestiti da parenti, amici, ex soci) rientrano nelle procedure di sovraindebitamento come qualsiasi altro debito. Non ricevono un trattamento privilegiato per il fatto di essere debiti verso persone fisiche anziché verso banche o enti.

Un aspetto delicato riguarda i rimborsi effettuati a privati nei mesi precedenti la domanda: se il debitore ha rimborsato preferenzialmente un parente o un amico (riducendo la propria liquidità disponibile per gli altri creditori), il Giudice può qualificare questi rimborsi come atti pregiudizievoli per gli altri creditori e tenerli in considerazione nella valutazione della meritevolezza.


Quanto tempo dura e quanto costa

La durata media di una procedura di ristrutturazione del consumatore in Italia è di circa 15–18 mesi dalla presentazione dell'istanza all'OCC all'omologa del Giudice. I tempi variano significativamente in base al carico del Tribunale competente e alla completezza della documentazione.

Il costo della procedura include:

  • acconto forfetario all'OCC al momento della presentazione dell'istanza: tipicamente €300–400 + IVA, variabile per OCC
  • compenso del Gestore della Crisi: calcolato secondo il D.M. 202/2014 in proporzione ai debiti trattati e all'attivo disponibile
  • eventuale compenso del consulente preliminare che assiste il debitore: negoziato privatamente tra debitore e professionista

Per i debitori in condizione di indigenza, la Legge di Bilancio 2025 ha istituito il Fondo per l'Esdebitazione degli Incapienti che copre le spese procedurali per l'accesso alla procedura di esdebitazione del debitore incapiente, ma non si applica alla ristrutturazione del consumatore.


Domande frequenti

Il piano deve essere approvato dai creditori?
No. La ristrutturazione dei debiti del consumatore non richiede il voto favorevole dei creditori: viene omologata direttamente dal Giudice se ricorrono i presupposti di legge (meritevolezza, convenienza rispetto alla liquidazione). I creditori possono depositare opposizioni, che il Giudice valuta, ma non hanno potere di bloccare il piano con il loro voto.

Posso includere nel piano anche un debito in fase di giudizio (causa civile in corso)?
Sì. I debiti contestati in giudizio possono essere inclusi nel piano in via prudenziale per l'importo preteso dal creditore. L'esito del giudizio potrà modificare la posizione.

Ho già avuto accesso a una rottamazione fiscale precedente e sono decaduto. Questo incide sulla meritevolezza?
Non necessariamente. La decadenza da una definizione agevolata è un dato che il Gestore documenterà, ma di per sé non configura colpa grave o frode. Il Giudice valuterà il contesto complessivo.

Posso presentare domanda da solo o devo avere un avvocato?
La legge non richiede la presenza obbligatoria di un legale o di un commercialista per la presentazione dell'istanza all'OCC. Nella pratica, come spiegato nell'articolo su consulente preliminare e Gestore della Crisi, procedere senza assistenza professionale specializzata espone a rischi significativi.


Se vuoi verificare se hai i requisiti per la ristrutturazione dei debiti del consumatore e quale documentazione raccogliere per avviare la procedura, puoi richiedere una consulenza preliminare allo studio.


Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere informativo e non costituiscono parere legale o fiscale. Per una valutazione della situazione specifica è necessaria una consulenza professionale.

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