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Crisi d'Impresa

Rottamazione quinquies e sovraindebitamento: come aderire via PEC

Natalina Gatti10 min di lettura

Iscritta all'elenco Gestori dell'Organismo di Composizione della Crisi, ODCEC Roma


Scadenza: 30 aprile 2026. Se sei in una procedura di sovraindebitamento attiva, o stai per avviarne una, e hai debiti con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, questa data ti riguarda direttamente. La rottamazione quinquies, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (art. 1, comma 96), consente di definire agevolmente i carichi iscritti a ruolo dal 2000 al 2023 pagando la sola sorte capitale, senza sanzioni e interessi di mora. Per chi è in procedura di sovraindebitamento, le modalità di accesso sono però diverse rispetto agli altri contribuenti, e ignorarle significa perdere un'opportunità concreta di ridurre il debito fiscale.

Le informazioni contenute nella presente guida hanno esclusivamente carattere informativo e divulgativo. Non costituiscono parere professionale fiscale, legale o contabile, né sostituiscono una consulenza specifica sul caso concreto. Le norme citate sono vigenti alla data di pubblicazione e potrebbero subire modifiche successive. L'autore declina ogni responsabilità per decisioni adottate senza preventiva verifica professionale. Prima di adottare qualsiasi decisione, ti raccomandiamo di verificare la tua situazione con un professionista qualificato. Prenota consulenza

Cos'è la rottamazione quinquies

La rottamazione quinquies è la quinta edizione della definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione. Come le precedenti, consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando esclusivamente:

  • la sorte capitale (l'importo originario del tributo, contributo o sanzione principale)
  • le spese per i diritti di notifica della cartella
  • le spese esecutive eventualmente già maturate

Vengono invece stralciati:

  • le sanzioni pecuniarie (tributarie e contributive)
  • gli interessi di mora
  • gli interessi iscritti a ruolo
  • l'aggio dell'agente della riscossione

Per cartelle con sanzioni e interessi rilevanti (situazione frequente per chi è in crisi da diversi anni): il risparmio può essere molto significativo, spesso superiore al 40–60% dell'importo totale iscritto a ruolo.


Chi può aderire: i carichi inclusi

Possono rientrare nella rottamazione quinquies i carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Sono inclusi:

  • imposte dirette (IRPEF, IRES, IRAP)
  • IVA
  • contributi INPS e INAIL
  • canone RAI non versato
  • sanzioni amministrative (codice della strada, ecc.)
  • tributi locali affidati all'agente statale della riscossione (non tutti i comuni hanno affidato la riscossione ad AdER)

Sono esclusi i carichi derivanti da:

  • somme dovute a titolo di risarcimento danni da sentenza penale
  • sanzioni pecuniarie per violazioni del diritto dell'Unione Europea
  • tributi costituenti risorse proprie UE
  • recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili

La procedura speciale per chi è in sovraindebitamento

Qui sta la differenza critica che molti ignorano.

Per la generalità dei contribuenti, l'adesione alla rottamazione quinquies avviene online tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con accesso con SPID, CIE o CNS.

Per i debitori che hanno un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento in corso, questo canale non è disponibile. La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite PEC, compilando il modello DA-LS-2026 scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Il motivo è tecnico ma sostanziale: l'Agenzia deve acquisire manualmente i riferimenti della procedura (numero di ruolo del Tribunale, denominazione e recapito del Gestore della Crisi o dell'OCC) per poter coordinare il trattamento del debito con quanto previsto dal decreto di omologazione.


Come compilare il modello DA-LS-2026

Il modello DA-LS-2026 richiede i seguenti dati:

Sezione anagrafica del debitore: codice fiscale, cognome e nome (o denominazione sociale), indirizzo di residenza o sede legale, recapito email e PEC.

Dati della procedura di sovraindebitamento:

  • Tribunale competente
  • Numero di ruolo (RG) del procedimento
  • Data di deposito della domanda
  • Tipo di procedura (ristrutturazione debiti consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione incapiente)
  • Nome, cognome e PEC del Gestore della Crisi nominato dall'OCC (o denominazione e PEC dell'OCC se il Gestore non è ancora stato nominato)

Indicazione dei carichi per i quali si chiede la definizione: è possibile includere tutti i carichi ammissibili o selezionare solo alcune cartelle. La scelta è strategica: in una procedura di sovraindebitamento, conviene includere tutti i carichi fiscali che rientrano nel perimetro temporale, per massimizzare la riduzione del debito da inserire nel piano.

La domanda compilata e firmata va inviata via PEC all'indirizzo indicato nel modulo stesso (specifico per la procedura sovraindebitamento, diverso dagli indirizzi ordinari di AdER).


Scadenze e calendario dei pagamenti

30 aprile 2026: scadenza per la presentazione della domanda.

Entro il 30 giugno 2026: l'Agenzia delle Entrate-Riscossione invia la Comunicazione delle somme dovute, in cui accetta o rigetta la domanda e indica gli importi definiti (sorte capitale + spese, senza sanzioni e interessi).

31 luglio 2026: prima (o unica) rata del piano di pagamento, salvo diversa indicazione del decreto di omologazione.

Per i debitori in sovraindebitamento c'è però una specificità importante: il pagamento delle somme dovute in rottamazione segue le modalità e i tempi previsti dal decreto di omologazione. Questo significa che se il piano omologato prevede pagamenti in rate mensili o trimestrali su un arco pluriennale, la rottamazione quinquies si adatta a quel piano: non è richiesto il pagamento in un'unica soluzione né entro le scadenze standard.


Perché coordinare la rottamazione con la procedura di sovraindebitamento

La rottamazione quinquies e la procedura di sovraindebitamento si combinano in modo vantaggioso, ma richiedono una strategia coordinata.

Scenario 1: Procedura già omologata. Il piano è già stato approvato dal Giudice con un trattamento specifico dei debiti fiscali. L'adesione alla rottamazione riduce l'importo da pagare (si eliminano sanzioni e interessi già inclusi nel piano). Occorre verificare con il Gestore della Crisi se la variazione dell'importo del debito fiscale richiede una modifica del piano omologato.

Scenario 2: Procedura in corso, non ancora omologata. La rottamazione può essere inclusa nel piano come strumento per ridurre il peso del debito fiscale. Il piano viene costruito tenendo conto degli importi definiti in rottamazione (sorte capitale), con un risparmio significativo rispetto al debito originario. Questa è la situazione ottimale: il piano risulta più leggero e più conveniente per i creditori.

Scenario 3: Procedura non ancora avviata. Se stai valutando di accedere al sovraindebitamento e hai debiti fiscali rilevanti, aderire alla rottamazione entro il 30 aprile 2026 consente di cristallizzare il debito a un importo ridotto prima ancora di avviare la procedura formale. Questo semplifica la costruzione del piano e riduce il fabbisogno complessivo.


L'interazione con l'esdebitazione

Un aspetto meno noto: la rottamazione quinquies non è alternativa all'esdebitazione. Sono strumenti con logiche diverse.

La rottamazione definisce il debito nella sua misura (elimina sanzioni e interessi) ma richiede comunque il pagamento della sorte capitale. L'esdebitazione, al termine della procedura di sovraindebitamento, cancella il debito residuo non soddisfatto, incluso quanto non coperto dalla rottamazione.

In pratica: se aderisci alla rottamazione, inserisci il debito ridotto nel piano, esegui i pagamenti previsti dal piano (anche solo parzialmente, se la liquidazione non è sufficiente a soddisfarlo integralmente), e al termine della procedura l'esdebitazione cancella la parte residua non pagata. Il risultato finale per il debitore è la liberazione totale dal debito fiscale.


Cosa succede se si perde la scadenza del 30 aprile

La rottamazione quinquies è una finestra temporale chiusa: chi non presenta la domanda entro il 30 aprile 2026 non può più accedervi. I carichi restano nel piano di sovraindebitamento per il loro importo pieno (sorte capitale + sanzioni + interessi), con un peso significativamente maggiore.

Non è escluso che il legislatore introduca in futuro ulteriori misure di definizione agevolata, ma non è prudente contare su questa eventualità. La scadenza del 30 aprile è certa.


Domande frequenti

Posso aderire alla rottamazione se la mia procedura di sovraindebitamento non è ancora stata omologata?
Sì. La domanda di rottamazione può essere presentata in qualsiasi fase della procedura, incluse quelle non ancora omologate. Anzi, aderire prima dell'omologa consente di costruire il piano su importi ridotti.

Ho debiti con il Comune di residenza, non con AdER. Rientrano nella rottamazione?
Solo se il Comune ha affidato la riscossione all'Agente statale (AdER). Molti comuni gestiscono la riscossione in house o tramite concessionari locali. In quel caso, la rottamazione quinquies non si applica e il debito va trattato direttamente con l'ente creditore nell'ambito del piano.

Ho già aderito a una precedente rottamazione e sono decaduto. Posso aderire alla quinquies?
Sì. La decadenza da rottamazioni precedenti non impedisce l'accesso alla quinquies, purché i carichi rientrano nel perimetro temporale (2000–2023) e nelle tipologie ammesse.

Il mio Gestore della Crisi deve firmare la domanda?
No. La domanda è presentata dal debitore. Il Gestore della Crisi viene indicato nella domanda come riferimento della procedura, ma non è firmatario. È però opportuno che il Gestore venga informato dell'adesione e ne coordini l'inserimento nel piano.


La scadenza del 30 aprile 2026 si avvicina. Se sei in procedura di sovraindebitamento o stai valutando di accedervi, contatta lo studio per valutare se e come la rottamazione quinquies si integra con la tua situazione specifica. Puoi richiedere una consulenza preliminare.


Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere informativo e non costituiscono parere legale o fiscale. Per una valutazione della situazione specifica è necessaria una consulenza professionale.

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