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Crisi d'Impresa

Startup innovativa e sovraindebitamento: quando è possibile

Natalina Gatti10 min di lettura

Iscritta all'elenco Gestori dell'Organismo di Composizione della Crisi, ODCEC Roma


Hai fondato una startup innovativa, l'hai iscritta alla sezione speciale del Registro delle Imprese ai sensi del D.L. 179/2012, e ora la società non riesce più a sostenere i propri debiti. Oppure sei un founder con debiti personali derivanti da fideiussioni prestate per la startup, da prestiti soci o da investimenti che non hanno prodotto i ritorni attesi. In entrambi i casi, le procedure di sovraindebitamento del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) ti riguardano direttamente, con caratteristiche specifiche che la maggior parte dei consulenti generalisti non conosce.

Le informazioni contenute nella presente guida hanno esclusivamente carattere informativo e divulgativo. Non costituiscono parere professionale fiscale, legale o contabile, né sostituiscono una consulenza specifica sul caso concreto. Le norme citate sono vigenti alla data di pubblicazione e potrebbero subire modifiche successive. L'autore declina ogni responsabilità per decisioni adottate senza preventiva verifica professionale. Prima di adottare qualsiasi decisione, ti raccomandiamo di verificare la tua situazione con un professionista qualificato. Prenota consulenza

Perché le startup innovative hanno una corsia preferenziale

Il D.Lgs. 14/2019 (CCII) ha incluso esplicitamente le startup innovative tra i soggetti che possono accedere alle procedure di sovraindebitamento, all'art. 2, comma 1, lett. d). Questo accesso è previsto indipendentemente dai parametri dimensionali normalmente richiesti per gli "imprenditori minori".

Per le imprese ordinarie, l'accesso al sovraindebitamento è condizionato al rispetto congiunto di tre soglie (attivo ≤ €300.000, ricavi ≤ €200.000, debiti ≤ €500.000). Una startup che cresce rapidamente può superare facilmente questi parametri, in particolare i ricavi o il volume di debiti, pur non avendo ancora i requisiti dimensionali per accedere alla liquidazione giudiziale (ex fallimento).

Il legislatore ha risolto questa asimmetria garantendo alle startup innovative l'accesso al sovraindebitamento senza limiti dimensionali, purché mantengano i requisiti di iscrizione alla sezione speciale. Questo le rende una categoria a sé nell'ecosistema delle procedure concorsuali minori.


Requisiti per mantenere la qualifica di startup innovativa

L'accesso al sovraindebitamento è condizionato al fatto che la società conservi al momento della domanda la qualifica di startup innovativa. I requisiti previsti dal D.L. 179/2012 (convertito dalla L. 221/2012), come aggiornati dalla Legge 193/2024, sono:

  • Forma societaria: società di capitali, anche in forma cooperativa, non quotata su mercati regolamentati
  • Micro, piccola o media impresa (MPMI) ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE (requisito introdotto dalla Legge 193/2024)
  • Sede principale in Italia o in altro Stato membro UE con sede produttiva in Italia
  • Fatturato annuo inferiore a €5 milioni
  • Nessuna distribuzione di utili dall'anno di costituzione
  • Oggetto sociale: sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, senza che l'attività prevalente consista in agenzia o consulenza (esclusione introdotta dalla Legge 193/2024)
  • Possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: spese in R&S ≥ 15% del maggiore tra costo e valore della produzione; almeno 1/3 della forza lavoro con dottorato o ricerca o almeno 2/3 con laurea magistrale; titolarità di brevetti o software registrati

Quanto alla durata, la Legge 193/2024 ha sostituito il regime precedente (5 anni fissi) con un sistema a fasi: la permanenza base nella sezione speciale è ora di 3 anni, estendibile fino a 5 anni se la startup soddisfa requisiti di crescita (incremento R&S, contratti con enti pubblici, incremento ricavi/occupazione, riserva patrimoniale, brevetti), e ulteriormente prorogabile per fasi di scale-up fino a un massimo di 9 anni complessivi.

Se la startup ha perso anche uno di questi requisiti, decade dalla sezione speciale e con essa dall'accesso preferenziale al sovraindebitamento. Va quindi verificata con attenzione la posizione nel Registro delle Imprese prima di depositare l'istanza.


Quale procedura è applicabile alla startup innovativa

Le startup innovative possono accedere al concordato minore (artt. 74–83 CCII), che è la procedura pensata per i soggetti che svolgono attività economica (imprenditori minori, professionisti, agricoltori). Non possono accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, riservata esclusivamente alle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività d'impresa.

Il concordato minore prevede la presentazione ai creditori di un piano con tempi e importi per il pagamento parziale o totale dei debiti. Richiede l'approvazione dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Al termine, se il piano viene rispettato, i soci e i rappresentanti legali possono beneficiare dell'esdebitazione per i debiti personali garantiti (fideiussioni, obbligazioni solidali).

In alternativa, se non vi sono risorse per sostenere un piano, la startup può accedere alla liquidazione controllata (art. 268 CCII): i beni vengono liquidati e il ricavato distribuito ai creditori. Al termine della procedura (massimo tre anni), l'esdebitazione è automatica per i soci illimitatamente responsabili e, con le opportune valutazioni, per i founder che abbiano garantito personalmente i debiti sociali.


Il problema più frequente: le fideiussioni personali dei founder

Nella pratica, la crisi di una startup genera quasi sempre due livelli di debiti: quelli della società e quelli personali dei founder, derivanti da fideiussioni prestate a banche e finanziatori, da prestiti soci non restituiti, da garanzie personali su contratti di locazione degli spazi.

Questi debiti personali del founder non seguono automaticamente le procedure della startup: devono essere gestiti separatamente con una procedura di sovraindebitamento individuale. Se il founder è un consumatore (la fideiussione è stata prestata per scopi estranei alla sua attività professionale autonoma), può accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore. Se è un professionista o esercita altra attività economica, accede al concordato minore individuale.

In molti casi conviene coordinare la procedura della startup con quella individuale del founder, eventualmente valutando se sussistono i presupposti per una procedura familiare se altri componenti del nucleo familiare sono coinvolti nelle garanzie.


Startup innovativa e perdita dei requisiti: cosa succede

Una situazione delicata si verifica quando la startup sta perdendo i requisiti per la sezione speciale. In questo caso, l'accesso al sovraindebitamento come startup innovativa va effettuato prima della cancellazione dalla sezione speciale.

Una volta decaduta la qualifica, la società torna ad essere classificata come impresa ordinaria e deve verificare se rientra nei parametri degli imprenditori minori o se ha acquisito le dimensioni per la liquidazione giudiziale. In quest'ultimo caso, le procedure di sovraindebitamento non sono più accessibili.

Il tempismo è critico: se la startup è in crisi, la valutazione della procedura più adatta deve avvenire senza ritardi.

Impatto della Legge 193/2024 (artt. 28-29) sui tempi di accesso al sovraindebitamento

La Legge 16 dicembre 2024, n. 193 ha modificato significativamente la struttura temporale del regime di startup innovativa, con ricadute dirette sul timing dell'accesso alle procedure di sovraindebitamento.

Con la vecchia disciplina, la startup aveva fino a 5 anni di permanenza certa nella sezione speciale. Con la Legge 193/2024, la permanenza di base è ridotta a 3 anni. Dopo il terzo anno, la startup può restare nella sezione speciale solo se soddisfa almeno uno dei nuovi requisiti di crescita introdotti dall'art. 28 (incremento R&S, contratti con enti pubblici, incremento di ricavi e occupazione, riserva patrimoniale, brevetti). Se non li soddisfa, viene cancellata dalla sezione speciale al termine del terzo anno.

Questo cambiamento ha due implicazioni operative dirette per la gestione delle crisi:

Prima implicazione: finestra temporale più stretta. Una startup in crisi che si avvicina alla fine del terzo anno di iscrizione deve valutare l'accesso al sovraindebitamento con maggiore urgenza. Il termine è ora il terzo anno (non il quinto) se la startup non può dimostrare i requisiti di crescita.

Seconda implicazione: nuove cause di cancellazione anticipata. L'art. 28 introduce il requisito di essere una micro, piccola o media impresa (MPMI) secondo i criteri della Raccomandazione 2003/361/CE. Una startup che cresce rapidamente e supera le soglie MPMI (oltre 250 dipendenti o oltre €50 milioni di fatturato o oltre €43 milioni di bilancio) perde automaticamente la qualifica. Se è anche in difficoltà finanziaria, l'accesso al sovraindebitamento in qualità di startup innovativa non è più disponibile.

Terza implicazione: disposizione transitoria (art. 29). Per le startup iscritte al 18 dicembre 2024, il regime transitorio prevede termini di adeguamento: 12 mesi dalla scadenza del terzo anno (per chi era iscritto da oltre 18 mesi) o 6 mesi (per chi era iscritto da meno di 18 mesi). Una startup in difficoltà che si trova in questo periodo transitorio deve coordinare la gestione della crisi con il rispetto dei nuovi requisiti, evitando che la cancellazione dalla sezione speciale preceda l'accesso alla procedura di sovraindebitamento.


Startup innovativa e investitori: come si gestisce la posizione dei soci

Gli investitori (business angel, fondi di venture capital, soci di minoranza) sono creditori della startup per le somme versate a titolo di finanziamento soci o di debiti contratti dalla società verso di loro. Nel concordato minore, questi crediti vengono inclusi nel piano e trattati secondo il loro rango (chirografari o privilegiati, a seconda della natura del finanziamento e delle garanzie).

Un aspetto spesso trascurato riguarda i finanziamenti soci postergati: secondo l'art. 2467 c.c., i finanziamenti dei soci in situazione di crisi sono postergati rispetto agli altri creditori. Nel concordato minore, questa postergazione deve essere rispettata nel piano: i crediti dei soci finanziatori vengono soddisfatti solo dopo il soddisfacimento integrale o parziale degli altri creditori, in base a quanto stabilito dal piano.


La meritevolezza nel caso delle startup

Il requisito della meritevolezza, cioè l'assenza di dolo e colpa grave nella formazione del sovraindebitamento, ha caratteristiche peculiari nel contesto delle startup. L'assunzione di rischio elevato è intrinseca al modello di business delle startup: investire in tecnologia non ancora validata, assumere personale prima di avere ricavi consolidati, contrarre debiti per finanziare la crescita sono comportamenti fisiologici, non segnali di colpa grave.

Il Gestore della Crisi, nella redazione della relazione, dovrà ricostruire la storia dell'indebitamento e dimostrare che le scelte imprenditoriali, pur rivelatesi errate, non configurano condotta dolosa o gravemente imprudente. La documentazione rilevante include: piani industriali adottati, delibere del CdA o dell'assemblea, documentazione degli investitori, corrispondenza con i creditori che attesti il tentativo di gestione attiva della crisi.


Domande frequenti

Una startup SRL può accedere al sovraindebitamento se ha un socio unico persona fisica?
Sì. La forma societaria non impedisce l'accesso, purché la startup mantenga i requisiti della sezione speciale. Il socio unico persona fisica può poi valutare separatamente se ha debiti personali da gestire con una procedura individuale.

La startup ha già ricevuto un decreto ingiuntivo da un fornitore. La procedura può bloccarlo?
Sì. Con il deposito della domanda e il decreto del Giudice, le azioni esecutive vengono sospese, incluse quelle basate su decreti ingiuntivi già emessi.

Possiamo accedere al sovraindebitamento anche se abbiamo già perso i requisiti di startup innovativa da pochi mesi?
Se la cancellazione dalla sezione speciale è già avvenuta, la società non può più avvalersi della corsia riservata alle startup. Occorre verificare se rientra nei parametri degli imprenditori minori o in altri categorie legittimate.

Il concordato minore della startup libera i founder dai debiti personali di fideiussione?
Non automaticamente. I debiti personali dei founder richiedono procedure individuali separate. Il concordato della startup estingue i debiti della società, non quelli personali dei soci che abbiano prestato garanzie.


Se la tua startup è in crisi o se stai valutando come gestire l'esposizione debitoria personale derivante dalla garanzia dei debiti societari, puoi richiedere una consulenza preliminare allo studio.


Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere informativo e non costituiscono parere legale o fiscale. Per una valutazione della situazione specifica è necessaria una consulenza professionale.

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