Guida alle agevolazioni fiscali relative al credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, da parte di imprese, startup innovative e PMI innovative nel 2022 e nel 2023. Ha finalità divulgativa e non sostituisce una consulenza fiscale specifica.
Indice
- Soggetti beneficiari e soggetti esclusi
- DVR, DURC e rispetto normativa sul lavoro
- Investimenti agevolabili e misura del credito d'imposta
- Ambito temporale
- Beni esclusi
- Annotazione in fattura
- Perizia asseverata e attestato di conformità
- L'interconnessione dei beni strumentali tecnologicamente avanzati
- Utilizzo del credito d'imposta
- Comunicazione al MISE
- Cumulo con altre agevolazioni
- Investimenti realizzati mediante leasing
- Revoca e rideterminazione del credito d'imposta
1. Soggetti beneficiari e soggetti esclusi
L'agevolazione, regolata dai commi 1051 e 1061 della legge di bilancio 2021 (L. 178/2020), si applica a tutte le imprese residenti in Italia, indipendentemente da forma giuridica, settore, dimensione e regime fiscale, comprese le startup innovative (anche al primo anno) e le PMI innovative.
Sono ammesse anche le reti di imprese (con distinzioni tra reti-soggetto e reti-contratto) e i professionisti/artisti, limitatamente ai beni strumentali ordinari. Il regime contabile (incluso il forfettario) non incide sull'accesso al beneficio.
Sono escluse:
- imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità, altre procedure concorsuali;
- imprese destinatarie di sanzioni interdittive (D.Lgs. 231/2001 art. 9 co. 2): interdizione dall'attività, revoca di autorizzazioni, divieto di contrattare con la PA, esclusione da finanziamenti, divieto di pubblicità.
2. DVR, DURC e rispetto normativa sul lavoro
Prerequisito obbligatorio: pieno rispetto della normativa sulla sicurezza e regolarità contributiva per tutti e tre gli anni di utilizzo del credito.
- DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva): deve essere in corso di validità, attesta la regolarità verso INPS, INAIL e Casse Edili.
- DVR (Documento di Valutazione dei Rischi): obbligatorio per tutte le aziende con almeno un lavoratore/socio, individua i rischi e le misure di sicurezza da adottare.
Se i requisiti vengono meno in uno degli anni successivi al primo, il credito non è utilizzabile in quell'anno, con rischio di revoca.
3. Investimenti agevolabili e misura del credito d'imposta
Il credito riguarda solo beni strumentali nuovi, funzionali all'attività d'impresa. Le aliquote variano in base alla categoria del bene e all'anno:
Beni materiali tecnologicamente avanzati (Allegato A – ex Iper ammortamento)
| Anno | Fino a €2,5M | €2,5M - €10M | €10M - €20M |
|---|---|---|---|
| 2021 | 50% | 30% | 10% |
| 2022 | 40% | 20% | 10% |
Beni immateriali tecnologicamente avanzati (Allegato B – software/sistemi 4.0)
- 2021 e 2022: 20% del costo, limite massimo ammissibile €1.000.000 (incluse spese per cloud computing per competenza).
Altri beni strumentali materiali e immateriali ordinari
- 2021: 10% del costo, limite max €2M
- 2022: 6% del costo, limite max €2M
4. Ambito temporale
Il periodo agevolato decorre dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, con possibilità di estensione fino al 30 giugno 2023 se entro il 31 dicembre 2022:
- l'ordine risulta accettato dal venditore;
- è stato versato un acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione.
5. Beni esclusi
Sono esclusi dall'agevolazione:
- veicoli e altri mezzi di trasporto (art. 164, co. 1, TUIR);
- beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- i beni elencati nell'Allegato 3 della Legge 208/2015.
6. Annotazione in fattura
Le fatture di acquisto devono riportare obbligatoriamente il riferimento normativo: "Bene destinatario delle agevolazioni di cui all'art. 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178"
In assenza di tale dicitura, l'Agenzia delle Entrate può revocare l'agevolazione in sede di controllo (Risposta n. 438/2020). Le fatture prive della dicitura possono essere sanate prima dell'inizio dei controlli:
- per le fatture cartacee: aggiungendo la dicitura con scrittura indelebile o timbro;
- per le fatture elettroniche: stampando il documento con l'annotazione o producendo un'integrazione elettronica da conservare con l'originale.
7. Perizia asseverata e attestato di conformità
Per i beni tecnologicamente avanzati (Allegati A e B) con costo unitario superiore a €300.000, è obbligatoria una perizia tecnica asseverata da un ingegnere o perito industriale iscritto all'albo, oppure un attestato di conformità da un ente di certificazione accreditato, che attesti la rispondenza ai requisiti tecnici e l'interconnessione del bene.
Per beni di costo ≤ €300.000 è sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante, anche se è comunque consigliabile una perizia tecnica. È importante anche la data certa della documentazione (ottenibile ad esempio tramite trasmissione via PEC).
8. L'interconnessione dei beni strumentali tecnologicamente avanzati
Per i beni degli Allegati A e B, oltre all'acquisto e alla messa in funzione, è necessario il requisito dell'interconnessione, che deve permanere anche negli anni successivi. Tale requisito è soddisfatto quando il bene:
- scambia informazioni con sistemi interni o esterni tramite protocolli standard pubblici e riconosciuti (es. TCP/IP, HTTP, MQTT);
- è identificabile univocamente tramite standard di indirizzamento (es. indirizzo IP).
Per i beni del primo gruppo dell'Allegato A, la circolare 4/E del 2017 richiede anche l'integrazione automatizzata con il sistema logistico di fabbrica, con la rete di fornitura o con altre macchine del ciclo produttivo.
9. Utilizzo del credito d'imposta
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione (F24), in tre quote annuali di pari importo:
- Per i beni ordinari: a partire dall'anno di entrata in funzione del bene;
- Per i beni 4.0: a partire dall'anno di avvenuta interconnessione.
Il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile né del valore della produzione IRAP, e non rientra nei limiti generali di compensazione (€700.000), nel tetto di €250.000 per i crediti nel quadro RU, né nel divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a €1.500.
Il credito non utilizzato può essere riportato ai periodi successivi senza limiti temporali.
10. Comunicazione al MISE
La comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico ha finalità statistiche e informative ed è su base volontaria: il diritto all'agevolazione e la compensazione del credito non sono subordinati al suo invio.
11. Cumulo con altre agevolazioni
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni, salvo divieti espressi in altre norme, a condizione che la somma complessiva non superi il costo dell'investimento sostenuto.
- Se la somma delle agevolazioni resta entro il costo sostenuto: il credito può essere fruito per intero (interpelli AdE 360/2020 e 508/2021).
- Se la somma supera il costo: il credito va ridotto in modo da non superare il 100% dei costi sostenuti.
12. Investimenti realizzati mediante leasing
Se entro il secondo anno successivo all'entrata in funzione o all'interconnessione i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o trasferiti all'estero, il credito viene ridotto escludendo il relativo costo, con riversamento del credito eventualmente già utilizzato, senza sanzioni né interessi.
Per gli investimenti tramite leasing, il mancato riscatto del bene entro due anni dall'entrata in funzione o dall'interconnessione attiva il meccanismo di recapture. Per evitarlo, occorre esercitare l'opzione di riscatto entro due anni o stipulare un nuovo contratto di leasing sullo stesso bene.
Il sale and lease back del bene originariamente agevolato non comporta invece il ricalcolo del credito.
13. Revoca e rideterminazione del credito d'imposta
I principali errori che comportano revoca o rideterminazione del credito:
- attribuzione a soggetto escluso;
- assenza di DVR/DURC regolari o violazione delle norme sul lavoro per tutta la durata del beneficio;
- errori nel calcolo della misura del credito;
- investimento effettuato fuori dall'ambito temporale previsto;
- investimento in beni esclusi;
- assenza dell'annotazione obbligatoria in fattura;
- assenza della perizia asseverata o dell'attestato di conformità richiesti;
- mancata interconnessione dei beni tecnologicamente avanzati;
- errori nel calcolo del cumulo con altre agevolazioni;
- mancato riscatto nel periodo di sorveglianza per i beni in leasing, oppure vendita o delocalizzazione del bene all'estero.
Disclaimer: La guida è a solo scopo informativo e non sostituisce una consulenza fiscale specifica.