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Contabilità e Fiscalità

Investire in startup: agevolazioni fiscali

Natalina Gatti10 min di lettura

Guida alle agevolazioni fiscali disponibili per chi investe nel capitale di rischio di startup innovative e PMI innovative, sia direttamente sia tramite piattaforme di equity crowdfunding autorizzate Consob. Ricorda che si tratta sempre di investimenti in capitale di rischio, senza garanzia di restituzione del capitale, e che questa guida non sostituisce una consulenza fiscale specifica.

Indice

  1. La detrazione IRPEF del 50%
  2. Detrazione IRPEF 50%: domanda preventiva
  3. La detrazione IRPEF 30%
  4. La deduzione IRES 30%
  5. Soggetti IRES esclusi
  6. Come ottenere le agevolazioni fiscali
  7. Investimenti agevolabili
  8. Conferimenti di soci esistenti
  9. Periodo minimo d'investimento
  10. Decadenza dalle agevolazioni

1. La detrazione IRPEF del 50%

Dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche possono detrarre dall'IRPEF il 50% della somma investita nel capitale sociale di startup o PMI innovative, anche tramite organismi di investimento collettivo del risparmio dedicati. La detrazione abbatte direttamente l'imposta lorda dovuta.

L'agevolazione opera in regime "de minimis" europeo (Regolamento UE 1407/2013), che consente aiuti di Stato alle PMI entro un limite di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, riferito all'impresa beneficiaria (non all'investitore).

BeneficiarioAliquotaLimite investimentoDetrazione max
Startup innovative50%€100.000€50.000
PMI innovative50%€300.000€150.000

Per importi superiori si applica la detrazione del 30% descritta più avanti.

L'agevolazione non si applica a imprese "in difficoltà" secondo la definizione della Commissione Europea, a imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato illeciti non recuperati, o a imprese dei settori costruzione navale, carbone e acciaio.

2. Detrazione IRPEF 50%: domanda preventiva

Dal 2021 in avanti, la domanda deve essere presentata dall'impresa beneficiaria prima che l'investimento venga effettuato, indicando:

  • dati identificativi dell'impresa e dell'investitore (incluso indirizzo PEC);
  • dati dell'eventuale organismo di investimento collettivo;
  • importo dell'investimento e importo della detrazione richiesta.

Il Ministero verifica gli aiuti de minimis già ricevuti dall'impresa nel triennio precedente tramite il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e, in caso di esito positivo, assegna un codice COR all'operazione, che potrà essere eseguita solo dopo tale conferma.

3. La detrazione IRPEF 30%

Quando il regime de minimis è esaurito o si vogliono investire importi maggiori, le persone fisiche possono beneficiare di una detrazione IRPEF del 30% su investimenti fino a 1 milione di euro, per un risparmio fiscale massimo di 300.000 euro annui.

Se la detrazione supera l'imposta lorda annuale, l'eccedenza può essere riportata a credito nei 3 anni successivi. Questa misura, autorizzata dalla Commissione Europea, è prevista fino al 2025 e, a differenza della detrazione al 50%, non richiede domanda preventiva al MISE.

4. La deduzione IRES 30%

Le imprese che investono nel capitale di rischio di startup o PMI innovative possono dedurre dal reddito imponibile IRES il 30% dell'importo investito, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro annui.

A differenza della detrazione, la deduzione riduce il reddito imponibile, non l'imposta diretta: un investimento di 1.800.000 euro genera una deduzione di 540.000 euro, che con un'aliquota IRES del 24% si traduce in un risparmio massimo di 129.600 euro annui.

L'eventuale eccedenza, se superiore al reddito complessivo, può essere riportata nei periodi d'imposta successivi, non oltre il terzo.

5. Soggetti IRES esclusi

Sono escluse dall'agevolazione IRES tre categorie di soggetti:

  1. le startup innovative stesse;
  2. gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e le società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative;
  3. gli incubatori certificati.

L'esclusione serve a evitare meccanismi di "detassazioni a catena" in cui più soggetti collegati beneficerebbero dell'agevolazione per un'unica immissione di capitale iniziale.

6. Come ottenere le agevolazioni fiscali

Per la detrazione 50% in regime de minimis, il contribuente deve:

  • indicare la detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno dell'investimento;
  • conservare una certificazione della startup che attesti il rispetto del limite de minimis nel triennio;
  • ricevere e conservare una dichiarazione del legale rappresentante (resa ai sensi degli artt. 46-47 DPR 445/2000, entro 30 giorni dal conferimento) con importo dell'investimento, codice COR e importo della detrazione;
  • conservare copia del piano di investimento della startup.

Per le detrazioni/deduzioni 30%, occorre:

  • indicare il beneficio nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno dell'investimento;
  • ricevere e conservare una certificazione della startup o PMI (entro 60 giorni dal conferimento) che attesti il rispetto del limite di 15 milioni di euro;
  • conservare copia del piano di investimento.

La documentazione va conservata per 5 anni: in mancanza, in caso di controllo dell'Agenzia delle Entrate, l'agevolazione deve essere restituita.

7. Investimenti agevolabili

L'investimento agevolabile è generalmente il conferimento in denaro effettuato in sede di aumento di capitale della startup o PMI innovativa, anche tramite piattaforme di equity crowdfunding.

8. Conferimenti di soci esistenti

Di regola, i conferimenti effettuati da soggetti che già possiedono partecipazioni nella startup non sono agevolabili. Esiste tuttavia un'eccezione che ammette l'agevolazione se sono soddisfatte cumulativamente le condizioni del Regolamento UE 651/2014 (art. 21, par. 6):

  • la possibilità di investimenti ulteriori deve essere prevista nel piano aziendale iniziale;
  • l'importo totale degli investimenti non deve superare i 15 milioni di euro;
  • la startup non deve essere "collegata" a un'altra impresa (salvo eccezioni).

9. Periodo minimo d'investimento

Gli investimenti in startup e PMI innovative devono essere mantenuti per almeno tre anni. La cessione, anche parziale, prima di tale termine comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo detratto con gli interessi legali, senza sanzioni.

Durante questo periodo non si percepiscono dividendi né si può vendere facilmente la partecipazione, data l'assenza di un mercato secondario.

10. Decadenza dalle agevolazioni

La principale causa di decadenza imputabile all'investitore è la vendita delle azioni prima del triennio, ma la decadenza può verificarsi anche per errori del management della startup o della PMI innovativa. Per questo motivo, le decisioni rilevanti per la vita della società dovrebbero sempre essere valutate con il supporto di un commercialista esperto in startup innovative.

Non costituiscono invece causa di decadenza: i trasferimenti a titolo gratuito o per causa di morte del contribuente, e la perdita dei requisiti di iscrizione al registro delle startup innovative dovuta al decorso dei cinque anni dalla costituzione, al superamento della soglia di 5 milioni di euro di valore della produzione annua, alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione, o all'acquisizione dei requisiti di PMI innovativa.


Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere informativo e non costituiscono parere legale o fiscale. Per una valutazione della situazione specifica è necessaria una consulenza professionale.

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