Guida al regime agevolatorio ordinario per le startup innovative, in vigore dal 2017, disciplinato dall'art. 1 co. 66 L. 232/2016 e dal Decreto MEF/MISE del 7 maggio 2019 (GU n. 156 del 05-07-2019). Il presente articolo non sostituisce una consulenza fiscale specifica.
Indice
- Soggetti interessati dalle agevolazioni fiscali 2019
- L'investimento agevolato 2019
- Importo delle agevolazioni fiscali 2019
- Condizioni per beneficiare dell'agevolazione 2019
- Decadenza dalle agevolazioni fiscali 2019
Il regime ordinario delle agevolazioni fiscali per gli investimenti in startup innovative nasce dall'art. 1, comma 66, della L. 232/2016, sottoposto a procedura di notifica UE e dichiarato compatibile con il mercato interno dalla Commissione Europea con decisione C(2018) 8389 del 17 dicembre 2018. Le modalità attuative sono state definite dal Decreto MEF/MISE del 7 maggio 2019. Questo regime resta in vigore insieme alle ulteriori agevolazioni introdotte dal "decreto rilancio" nel 2020, oggetto di una guida separata.
1. Soggetti interessati dalle agevolazioni fiscali 2019
Le agevolazioni del 2019 riguardano sia le persone fisiche (Titolo I del TUIR) sia i soggetti passivi IRES (Titolo II del TUIR). Non si applicano, tuttavia:
- agli investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e società a partecipazione pubblica;
- agli investimenti in startup considerate "imprese in difficoltà" secondo la definizione della Commissione Europea (2014/C 249/01);
- alle imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato illeciti non recuperati;
- alle imprese dei settori costruzione navale, carbone e acciaio;
- alle startup innovative, alle PMI innovative ammissibili, agli incubatori certificati, agli OICR e alle altre società di capitali che investono prevalentemente in startup o PMI innovative ammissibili;
- salvo le eccezioni previste dall'art. 21, par. 6, del Regolamento UE 651/2014, ai soggetti che già possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella startup o PMI oggetto dell'investimento.
Prima di investire, soprattutto in caso di investimento diretto, è sempre consigliabile una due diligence sulla società target con il supporto di un commercialista esperto.
2. L'investimento agevolato 2019
Le agevolazioni ordinarie (art. 29) si applicano ai conferimenti in denaro registrati a capitale sociale o a riserva da sovrapprezzo di azioni o quote di startup innovative (o di società che investono prevalentemente in esse), inclusi quelli derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili e gli investimenti in quote di OICR dedicati.
È considerato conferimento in denaro anche la compensazione di crediti in sede di aumento di capitale, con l'eccezione dei crediti da cessioni di beni o prestazioni di servizi (salvo la remunerazione di professionisti tramite strumenti finanziari della startup appositamente previsti).
I conferimenti rilevano nel periodo d'imposta in cui viene depositato per l'iscrizione l'atto costitutivo o la delibera di aumento di capitale, o, se successiva, l'attestazione dell'esecuzione dell'aumento ai sensi degli artt. 2444 e 2481-bis c.c.; i conferimenti da conversione di obbligazioni rilevano nel periodo in cui ha effetto la conversione.
3. Importo delle agevolazioni fiscali 2019
Le persone fisiche possono detrarre dall'imposta lorda il 30% dei conferimenti rilevanti effettuati in startup innovative, fino a un massimo di 1.000.000 di euro. Per i socî di società in nome collettivo e in accomandita semplice, l'importo detraibile è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili. Se la detrazione supera l'imposta lorda, l'eccedenza può essere riportata nei periodi d'imposta successivi, fino al terzo.
I soggetti IRES possono dedurre dal reddito complessivo il 30% dei conferimenti rilevanti, fino a un massimo di 1.800.000 euro per periodo d'imposta. Se la deduzione supera il reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere riportata nei periodi d'imposta successivi, fino al terzo.
Le agevolazioni spettano fino a un ammontare complessivo di conferimenti ammissibili per singola startup innovativa non superiore a 15.000.000 di euro, calcolato considerando tutti i conferimenti agevolabili ricevuti durante la vigenza del regime.
Gli importi di investimento agevolabili con l'art. 29 (regime ordinario 2019) sono significativamente superiori a quelli previsti dall'art. 29-bis introdotto dal "decreto rilancio" nel 2020. È consigliabile rivolgersi a un commercialista esperto per ottimizzare l'uso delle agevolazioni.
4. Condizioni per beneficiare dell'agevolazione 2019
Le agevolazioni fiscali startup innovativa 2019 spettano a condizione che gli investitori ricevano e conservino:
- una certificazione della startup innovativa che attesti di non avere superato il limite di euro 15.000.000, ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta la deduzione o detrazione, da rilasciare entro sessanta giorni dal conferimento;
- copia del piano di investimento della startup innovativa contenente informazioni dettagliate sull'oggetto della prevista attività, sui relativi prodotti, nonché sull'andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti.
Al momento della costituzione della startup innovativa è dunque auspicabile avere dettagliatamente definito con un fiscalista esperto il piano finanziario ed il business plan quinquennale.
5. Decadenza dalle agevolazioni fiscali 2019
Il diritto alle agevolazioni fiscali 2019 decade se, entro tre anni dalla data in cui rileva l'investimento, si verifichi:
- la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati;
- la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni;
- il recesso o l'esclusione degli investitori;
- la perdita di uno dei requisiti di innovatività previsti per la permanenza nel registro delle startup innovative.
Non sono invece cause di decadenza:
- i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente;
- la perdita dei requisiti per l'iscrizione nel registro delle startup innovative: alla scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione, al superamento della soglia del valore della produzione annua di €5.000.000, alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione, o in caso di acquisizione dei requisiti di PMI innovativa.
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere informativo e non costituiscono parere legale o fiscale. Per una valutazione della situazione specifica è necessaria una consulenza professionale.