Startup innovative: agevolazioni fiscali 2020

Se hai digitato startup innovative agevolazioni fiscali 2020, stai cercando le agevolazioni fiscali per le startup innovative che si aggiungono a quelle ordinarie già esistenti regolate dal Decreto MEF del 7 maggio 2019 che ho spiegato nella guida Startup innovative: agevolazioni fiscali 2019. Le ulteriori agevolazioni previste dal cosiddetto "decreto rilancio" si aggiungono a quelle già esistenti. Come vedrai leggendo le due guide sono diversi sia i soggetti interessati, sia l'investimento agevolato, sia l'importo delle agevolazioni. Con l'art. 38 DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180) il legislatore italiano ha dunque introdotto importanti e ulteriori agevolazioni fiscali alle startup innovative senza utilizzare la procedura di notifica da adottare ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, ha dovuto rispettare il regime de minimis. Il mio quadro interpretativo, redatto dopo l'emanazione della legge, è stato confermato dall'emanazione del decreto ministeriale del Ministero dello Sviluppo economico del 28 dicembre 2020. Provvedo pertanto ad aggiornare l'articolo allora predisposto con le certezze conseguenti all'emanazione del decreto attuativo. Il presente articolo non sostituisce la necessità di una consulenza fiscale specifica che valuti il caso concreto. L'articolo startup innovative agevolazioni fiscali 2020 è così suddiviso:

  1. Startup innovative: testo del decreto delle agevolazioni fiscali 2020
  2. Agevolazioni fiscali startup innovative: decreto MISE 28 dicembre 2020
  3. Agevolazioni fiscali startup innovative: impresa beneficiaria
  4. Startup innovative: i soggetti interessati dalle agevolazioni fiscali 2020
  5. Agevolazioni fiscali startup innovative: l'investimento agevolato
  6. Startup innovative: importo delle agevolazioni fiscali 2020
  7. Startup innovative: modalità di richiesta dell'agevolazione fiscale
  8. Startup innovative: condizioni per beneficiare dell'agevolazione fiscale 2020
  9. Startup innovativa: decadenza dalle agevolazioni fiscali 2020

Startup innovative: testo del decreto delle agevolazioni fiscali 2020

L'articolo 38 del Decreto legge 19 maggio 2020, n 34 recita: "Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente: «Art. 29-bis (Incentivi (in regime "de minimis") all'investimento in start-up innovative)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 29, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.
  2. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole start-up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento. La detrazione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis.
  3. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.».[.....]
  4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dai commi 7 e 8."

Agevolazioni fiscali startup innovative: decreto MISE 28 dicembre 2020

Il 28 dicembre 2020 è stato emanato il decreto ministeriale attuativo agevolazioni fiscali startup 2020 che ha chiarito il quadro normativo e definito le modalità operative per ottenere la detrazione fiscale del 50% regime de minimis. Il quadro interpretativo da me esposto a novembre è stato confermato. Particolarmente interessanti risultano le disposizioni operative per poter usufruire dell'agevolazione fiscale, in quanto il decreto ha previsto la completa dematerializzazione delle domande e dell'iter autorizzativo, come specifico meglio di seguito. Come avevo previsto, l'agevolazione fiscale si applica soltanto alle imprese già iscritte nell'elenco speciale delle startup innovative o delle PMI innovative e, dunque, non è applicabile ai conferimenti in fase di costituzione della Startup.


Agevolazioni fiscali startup innovative: impresa beneficiaria

Per impresa beneficiaria dell'investimento agevolato si intende la start-up innovativa o la PMI innovativa regolarmente iscrittanell'apposita sezione speciale del registro delle imprese al momento dell'investimento. Come avevo notato l'art. 29-bis è perentorio riguardo ad un punto: "La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole start-up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento." Il decreto attuativo ha dunque, coerentemente con la legge, escluso dall'agevolazione proprio i fondatori della Startup o, più esattamente, i conferimenti precedenti all'iscrizione della startup innovativa nella sezione speciale del Registro delle Imprese. Questi ultimi continuano tuttavia a poter usufruire delle agevolazioni previste all'art. 29 e disciplinata dal Decreto Ministeriale 7 Maggio 2019. Pertanto, in caso della necessità di costituzione di nuova startup innovativa è consigliabile limitare i conferimenti al 25% del capitale sociale e il restante 75% al momento successivo all'iscrizione volontaria al registro delle startup innovative. Questo conferma sempre la necessità della consulenza di un commercialista esperto prima degli adempimenti fiscali.


Startup innovative: i soggetti interessati dalle agevolazioni fiscali 2020

Sono interessati dalle nuove agevolazioni fiscali startup innovative esclusivamente le persone fisiche di cui al titolo I del Tuir. Sono esclusi i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società di cui al titolo II dello stesso Tuir. Le nuove agevolazioni fiscali 2020 startup innovative, alla luce della legislazione comunitaria, non si applicano:

  1. in caso di investimenti nelle startup innovative effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e società a partecipazione pubblica;
  2. nel caso di investimenti in start-up innovative che:
    1. siano "imprese in difficoltà" di cui alla definizione della comunicazione della Commissione europea (2014/C 249/01). Praticamente sono imprese in difficoltà secondo tale comunicazione le imprese che, nel caso di società a responsabilità limitata o comunque con autonomia patrimoniale perfetta, abbiano perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi. Evidente è il conflitto tra la legislazione italiana che agevola le startup innovative con deroghe sul diritto societario in merito alla ricostituzione del capitale sociale e la qui richiamata definizione, ma è evidente che il legislatore molto probabilmente farà poi prevalere, come già accaduto nei precedenti decreti attuativi, il diritto comunitario sugli aiuti di Stato rispetto alle deroghe nazionali, per via di una maggiore forza nella gerarchia delle fonti del diritto tra la norma comunitaria e quella nazionale, per di più derogatoria di un principio cardine del diritto societario italiano. Ovviamente le deroghe al diritto societario permarrebbero per le società che non si avvalessero delle agevolazioni fiscali 2020 startup innovative.
    2. siano imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato illeciti che non siano stati integralmente recuperati;
    3. siano imprese del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell'acciaio;
  3. alle start-up innovative, alle PMI innovative ammissibili e agli incubatori certificati, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, nonché alle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili;
  4. nel caso di investimento diretto, o indiretto, ai soggetti che possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella start-up innovativa o nella PMI innovativa ammissibile oggetto dell'investimento, ad eccezione degli investimenti ulteriori al ricorrere delle condizioni previste dal paragrafo 6 dell'art. 21 del regolamento (UE) n. 651/2014.

  5. Agevolazioni fiscali startup innovative: l'investimento agevolato

    Stando alla legislazione e giurisprudenza ormai consolidata, le agevolazioni fiscali startup innovative 2020 si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, nonché agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio. Si considera conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, eccetto i crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diversi dalle remunerazione ai professionisti con strumenti finanziari della start-up innovativa appositamente previsti dalla disciplina delle startup innovative. I conferimenti di denaro alla startup innovativa rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese da parte della start-up innovativa dell'atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito ai sensi degli articoli 2444 e 2481-bis del codice civile. I conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione. Alle start-up innovative non residenti che esercitano nel territorio dello Stato un'attività di impresa mediante una stabile organizzazione, le agevolazioni spettano in relazione alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di dotazione delle stesse stabili organizzazioni. Per cui l'investitore dovrà fare molta attenzione, in caso di investimento in Startup innovativa non residente, e guardare gli eventuali incrementi del fondo di dotazione della stabile organizzazione italiana. Prima di un investimento in questo tipo di società, soprattutto se non effettuato tramite Società specializzata, è necessaria la consulenza specifica di un commercialista esperto.


    Startup innovative: importo delle agevolazioni fiscali 2020

    IL'investimento massimo in una o più start-up innovative, rispetto al quale il soggetto investitore può accedereall'agevolazione fiscale non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000. L'investimento massimo in una o più PMI innovative, invece, rispetto al quale il soggetto investitore può accedere all'agevolazione fiscale non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 300.000. In caso di investimento superiore a tale importo in un periodo d'imposta, sulla parte di investimentoche eccede tale limite, il soggetto investitore può accedere alla detrazione fiscale del 30%. Importante è tuttavia ricordare che la detrazione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis. Il che comporta che l'importo totale massimo dei finanziamenti che beneficiano dell'agevolazione al 50% che una singola startup innovativa o PMI innovativa non può superare, nell'arco di tre anni, i 200.000 euro. Un conto è dunque l'investimento massimo che il singolo individuo può fare in più imprese, un altro è l'ammontare dei finanziamenti che può ricevere la singola Statup o PMI innovativa. Gli importi degli investimenti che possono essere fatti su di una singola impresa innovativa che danno diritto alla detrazione fiscale del 50% sono dunque molto inferiori a quelli ordinari con detrazione al 30% regolati del decreto ministeriale 7 maggio 2019. Richiedi dunque ad un commercialista esperto come ottenere il massimo delle detrazioni fiscali startup innovative prioritarie del cosiddetto "decreto rilancio" e, in via secondaria, quelle ordinarie di cui al precedente art. 29 Decreto legge 18 ottobre 2012.


    Startup innovative: modalità di richiesta dell'agevolazione fiscale

    Prima della effettuazione dell'investimento da parte del soggetto investitore, l'impresa beneficiaria deve presentare appositaistanza tramite la piattaforma informatica sul sito del ministero dello sviluppo economico. L'accesso alla piattaforma avviene mediante SPID ed è una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 44. La domanda deve contenere:

    1. gli elementi identificativi dell'impresa beneficiaria, del soggetto investitore e, in caso di investimento indiretto,dell'organismo di investimento collettivo del risparmio;
    2. l'ammontare dell'investimento che il soggetto investitore intende effettuare;
    3. l'ammontare della detrazione che il soggetto investitore intende richiedere.

    Il Ministero dello sviluppo economico deve verificare tramite il registro nazionale degli aiuti il rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del massimale «de minimis» e, solo dopo questa verifica e la comunicazione di accettazione da parte del Ministero, si può dar corso all'investimento.


    Startup innovative: condizioni per beneficiare dell'agevolazione fiscale

    Le agevolazioni fiscali startup innovativa 2020, stando alla prassi consolidata, spettano a condizione che il soggetto investitore:

    1. indichi la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui il soggetto stesso ha effettuato l'investimento nella impresa beneficiaria.
    2. conservi una certificazione della start-up innovativa che attesti di non avere superato il limite di cui al regime de minimis nel triennio.
    3. riceva e conservi una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, da rilasciare entro trenta giorni dal conferimento, che attesti l'importo dell'investimento, il codice COR rilasciato dal registro nazionale degli aiuti e l'importo della detrazione fruibile.
    4. conservi copia del piano di investimento della start-up innovativa contenente informazioni dettagliate sull'oggetto della prevista attività della medesima impresa, sui relativi prodotti, nonché sull'andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti.

    Al momento della costituzione della startup innovativa è dunque assolutamente auspicabile avere dettagliatamente definito con un fiscalista esperto il piano finanziario ed il business plan quinquennale della startup innovativa.


    Startup innovativa: decadenza dalle agevolazioni fiscali 2020

    Il decreto ha previsto la decadenza del diritto alle agevolazioni fiscali 2020 startup innovative se, entro tre anni dalla data in cui rileva l'investimento, si verifichi:

    1. la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimentiagevolati (anche se effettuata da società che investono prevalentemente in start-up innovative)
    2. la riduzione di capitale nonchè la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni
    3. il recesso o l'esclusione degli investitori
    4. la perdita di uno dei requisiti di innovatività previsti per la permanenza nel registro delle startup innovative

    Per questo, prima di prendere decisioni importanti per la vita della startup innovativa, gli amministratori della startup dovranno sempre reperire un parere fiscale di un commercialista esperto in startup innovative.


    Non sono, come da prassi consolidata e come previsto dal Decreto 7 maggio 2019, essere considerate cause di decadenza dall'agevolazione

    1. i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente
    2. la perdita dei requisiti per l'iscrizione nel registro delle startup innovative (i) alla scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione. (II) al superamento della soglia del valore della produzione annua di € 5.000.000,00 (iii) alla quotarzione su un sistema multilaterale di negoziazione, (IV) in caso di acquisizione dei requisiti di PMI innovativa


    Disclaimer

    La pubblicazione illustra sinteticamente le linee guida essenziali della possibile interpretazione delle agevolazioni fiscali startup innovative 2020 pubblicate con il cosiddetto "decreto rilancio" in attesa dell'emanazione del decreto attuativo. Le informazioni contenute nel presente articolo hanno solo carattere esemplificativo, informativo e non hanno carattere esaustivo, né possono essere intese come espressione di un parere fiscale. Nessuna responsabilità derivante da un utilizzo improprio dei contenuti del presente articolo, da eventuali modifiche intervenute nella normativa, in particolare dall'emanazione del Decreto attuativo, o da possibili imprecisioni, potrà essere pertanto imputata agli estensori della pubblicazione stessa