Guida alle ulteriori agevolazioni fiscali per chi investe in startup innovative introdotte dal "decreto rilancio" (art. 38, D.L. 34/2020), che si aggiungono a quelle ordinarie previste dal Decreto MEF 7 maggio 2019. La guida non sostituisce una consulenza fiscale specifica.
Indice
- Il decreto delle agevolazioni fiscali 2020
- Decreto MISE 28 dicembre 2020
- Impresa beneficiaria
- Soggetti interessati dalle agevolazioni fiscali 2020
- L'investimento agevolato
- Importo delle agevolazioni fiscali 2020
- Modalità di richiesta dell'agevolazione
- Condizioni per beneficiare dell'agevolazione
- Decadenza dalle agevolazioni fiscali 2020
1. Il decreto delle agevolazioni fiscali 2020
L'art. 38 del D.L. 34/2020 (convertito dalla L. 77/2020) ha introdotto ulteriori agevolazioni fiscali per chi investe in startup innovative, operando in regime "de minimis" per evitare la procedura di notifica europea sugli aiuti di Stato. Il quadro interpretativo è stato successivamente confermato dal decreto attuativo del MISE del 28 dicembre 2020.
L'articolo 38 introduce nel D.L. 179/2012 il nuovo articolo 29-bis, che prevede, in alternativa al regime ordinario dell'art. 29, una detrazione IRPEF pari al 50% della somma investita da una persona fisica nel capitale sociale di una o più startup innovative, anche tramite organismi di investimento collettivo del risparmio dedicati.
La detrazione si applica solo alle startup iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese al momento dell'investimento ed è concessa ai sensi del Regolamento UE 1407/2013 sugli aiuti de minimis. L'investimento massimo detraibile per periodo d'imposta è di 100.000 euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni: la cessione anche parziale prima di tale termine comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione con interessi legali.
2. Decreto MISE 28 dicembre 2020
Il decreto attuativo del 28 dicembre 2020 ha confermato il quadro interpretativo già esposto, definendo le modalità operative per accedere alla detrazione del 50% in regime de minimis, con una procedura completamente dematerializzata. Come previsto, l'agevolazione si applica solo alle imprese già iscritte nell'elenco speciale delle startup innovative o delle PMI innovative, e non è applicabile ai conferimenti effettuati in fase di costituzione della startup.
3. Impresa beneficiaria
Sono imprese beneficiarie le startup innovative ai sensi del D.L. 179/2012 (iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese), e le PMI innovative ai sensi del D.L. 3/2015. Il limite complessivo degli aiuti de minimis ricevuti dall'impresa nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare 200.000 euro.
4. Soggetti interessati dalle agevolazioni fiscali 2020
Possono beneficiare della detrazione del 50% le persone fisiche soggette all'IRPEF che effettuano investimenti, direttamente o tramite OICR dedicati, nel capitale sociale di startup innovative o PMI innovative.
Sono escluse le persone fisiche che hanno ricevuto, negli ultimi tre esercizi finanziari, aiuti de minimis in qualità di imprenditore, qualora la somma dell'aiuto richiesto e degli aiuti già ricevuti superi i 200.000 euro.
Non possono beneficiare dell'agevolazione coloro che già detengono partecipazioni nella startup al momento dell'investimento, salvo le eccezioni previste dal Regolamento UE.
5. L'investimento agevolato
L'investimento agevolabile consiste nel conferimento in denaro iscritto nel capitale sociale o nella riserva da sovrapprezzo della startup o PMI innovativa. Sono esclusi i conferimenti effettuati a seguito di una distribuzione di utili o di riserve. È agevolabile anche l'investimento effettuato tramite conversione di obbligazioni, ma non quello effettuato in fase di costituzione della società.
6. Importo delle agevolazioni fiscali 2020
| Tipologia investitore | Aliquota detrazione | Limite investimento | Detrazione massima |
|---|---|---|---|
| Persona fisica (IRPEF) | 50% | €100.000 | €50.000 |
Se la detrazione supera l'imposta lorda, l'eccedenza può essere riportata nei tre periodi d'imposta successivi.
Le agevolazioni del 2020 (art. 29-bis) e quelle ordinarie del 2019 (art. 29) non sono cumulabili sullo stesso investimento: l'investitore deve scegliere quale regime applicare. In caso di importi di investimento superiori a 100.000 euro, è possibile applicare il regime de minimis 2020 fino al limite e il regime ordinario 2019 per l'eccedenza. Si raccomanda la consulenza di un commercialista esperto per ottimizzare l'utilizzo delle agevolazioni.
7. Modalità di richiesta dell'agevolazione
La procedura è completamente dematerializzata. L'impresa beneficiaria deve:
- Richiedere l'autorizzazione al MISE tramite piattaforma online prima che l'investimento venga effettuato;
- Indicare i dati dell'investitore (incluso indirizzo PEC), l'importo dell'investimento e l'importo della detrazione richiesta;
- Il Ministero verifica gli aiuti de minimis già ricevuti tramite il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
- In caso di esito positivo, viene assegnato un codice COR all'operazione.
L'investimento può essere eseguito solo dopo la ricezione del codice COR.
8. Condizioni per beneficiare dell'agevolazione
L'investitore deve ricevere e conservare:
- Una dichiarazione del legale rappresentante della startup (resa ai sensi degli artt. 46-47 DPR 445/2000, entro 30 giorni dal conferimento) contenente: importo dell'investimento, codice COR del registro nazionale aiuti e importo della detrazione;
- Copia del piano di investimento della startup con informazioni dettagliate sull'oggetto dell'attività, sui prodotti e sull'andamento delle vendite e dei profitti.
La documentazione va conservata per 5 anni: in mancanza, in caso di controllo dell'Agenzia delle Entrate, l'agevolazione deve essere restituita.
9. Decadenza dalle agevolazioni fiscali 2020
Il diritto alla detrazione decade se, entro tre anni dal conferimento, si verifica:
- La cessione, anche parziale, a titolo oneroso delle partecipazioni;
- La riduzione di capitale con rimborso ai socî;
- Il recesso o l'esclusione dell'investitore;
- La perdita dei requisiti di startup innovativa o PMI innovativa.
In caso di decadenza, il contribuente è tenuto a restituire l'importo detratto maggiorato degli interessi legali, senza applicazione di sanzioni.
Non costituiscono causa di decadenza: i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente.
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere informativo e non costituiscono parere legale o fiscale. Per una valutazione della situazione specifica è necessaria una consulenza professionale.